La recente riforma dell’articolo 187 del Codice della Strada, introdotta dalla Legge 177, ha acceso un importante dibattito riguardante l’utilizzo di farmaci anti crisi epilettica e la loro compatibilità con la guida di veicoli. La legge, infatti, sanziona la guida sotto l’effetto di “sostanze stupefacenti o psicotrope“, una definizione generica che ha creato preoccupazione e incertezza tra le persone con epilessia, in particolare tra coloro che assumono quotidianamente farmaci per il controllo delle crisi.
- Farmaci psicotropi: le lacune del Codice
- Le rassicurazioni delle associazioni sui farmaci anti epilessia
- I rischi che si corrono secondo il Codice della Strada
- Codice della Strada: assunzione stupefacenti, le sanzioni
- I medicinali che possono generare falsa positivitĂ al test antidroga
FARMACI PSICOTROPI: LE LACUNE DEL CODICE
La Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE) e la Federazione Italiana Epilessie (FIE), riconoscendo l’ambiguità della normativa e il potenziale impatto negativo sulla vita quotidiana dei pazienti, si sono prontamente mobilitate per richiedere chiarimenti ai ministeri competenti. Le due associazioni, in un comunicato congiunto, hanno inviato una lettera ai ministeri della Salute e delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo una definizione precisa di quali farmaci, assunti a scopo terapeutico, possano essere utilizzati senza incorrere in sanzioni in base al nuovo Codice della Strada.
L’allarme scaturisce dalla mancanza di una specifica definizione di “sostanza psicotropa” all’interno della legge. Questa lacuna normativa crea un’area grigia in cui rientrano diversi farmaci comunemente utilizzati per il trattamento dell’epilessia, come barbiturici e benzodiazepine, generando dubbi sulla loro compatibilità con la guida. Carlo Andrea Galimberti, presidente della LICE, sottolinea come la riforma dell’articolo 187 sia stata “riformata in modo generico“, senza una chiara distinzione tra le diverse categorie di farmaci e le loro potenziali interazioni con la capacità di guidare. Questa ambiguità , secondo Galimberti, ha comprensibilmente generato un “allarme nella comunità delle persone con epilessia“.
LE RASSICURAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI SUI FARMACI ANTI EPILESSIA
LICE e FIE, consapevoli del disagio e dell’incertezza che questa situazione sta causando ai pazienti, hanno voluto fornire rassicurazioni e informazioni chiare basate sulle evidenze scientifiche e sulla normativa vigente. Le associazioni sottolineano con fermezza che i farmaci anti crisi epilettica non sono classificabili come stupefacenti. L’assunzione cronica e quotidiana di questi farmaci, a scopo terapeutico e sotto prescrizione medica, non provoca alterazioni psico-fisiche tali da compromettere la capacità di guidare. A sostegno di questa affermazione, le associazioni ricordano che la legge del 2010, che regola il rilascio e il rinnovo della patente di guida, non menziona in alcun modo l’assunzione di farmaci anti crisi epilettica. Secondo la legge, le persone con epilessia che non abbiano avuto crisi da almeno un anno, o che abbiano avuto solo crisi che non alterano lo stato di coscienza e di vigilanza, possono guidare anche se assumono farmaci per il trattamento dell’epilessia.
I RISCHI CHE SI CORRONO SECONDO IL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Il nuovo art. 187 del Codice della Strada punisce chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. La grande modifica della nuova disciplina è il venir meno della necessità di verificare lo stato di alterazione psico-fisica del conducente. Questo vuol dire che, in caso di controllo da parte della polizia, le sanzioni scatteranno con la semplice positività al test antidroga, anche se non c’è alcuno stato di alterazione psico-fisica.
Questa nuova introduzione crea problemi e dubbi a tutti coloro che usano quei farmaci che possono essere ricompresi nella categoria delle sostanze psicotrope. Infatti, in base alla recente normativa, potrebbe essere punito anche il soggetto che assume farmaci con effetti psicotropi, sebbene egli sia capace di guidare in piena sicurezza.
CODICE DELLA STRADA: ASSUNZIONE STUPEFACENTI, LE SANZIONI
Ai sensi del nuovo art. 187 del Codice della strada, la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti è punita con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno. Peraltro, nel caso di accertamento del reato, c’è comunque la sospensione della patente di guida da uno a due anni (la durata della sospensione è raddoppiata quando il veicolo appartiene a persona estranea al fatto).
Inoltre, sempre l’art. 187 stabilisce che la patente di guida è sempre revocata nel caso di recidiva nel triennio o se il reato è commesso da una determinata categoria di conducenti prevista dalla lett. d) del comma 1 dell’art. 186 bis del Codice della Strada (ad esempio, i conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto). Ancora, con la sentenza di condanna o di patteggiamento (anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena), è sempre disposta la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al fatto.
I MEDICINALI CHE POSSONO GENERARE FALSA POSITIVITA’ AL TEST ANTIDROGA
Attualmente, non è stato formalmente elaborato un elenco di medicinali che potrebbe determinare una falsa positività . Tuttavia, è possibile fare riferimento ai:
- farmaci a base di morfina e sostanze analgesiche oppiacee
- base di cannabis,
- benzodiazepine;
- barbiturici.
Potrebbero esserci problemi nel caso di assunzione di:
- antistaminici;
- antidolorifici oppioidi;
- ansiolitici e sedativi;
- farmaci per la pressione;
- antidepressivi triciclici.
Il Ministero dei Trasporti sta lavorando per precisare e fissare eventuali deroghe o discipline particolari per individuare i casi in cui non deve scattare la sanzione. In ogni caso, l’attenzione deve rimanere alta.
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