Elezioni RSU 2025, possono candidarsi anche i supplenti annuali: circolare ARAN

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Conto e carta

difficile da pignorare

 


Ai sensi dell’art. 16 dell’Accordo collettivo nazionale quadro del 12 aprile 2022, con il Protocollo sottoscritto il 20 novembre 2024 è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) – che si terranno nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2025, nonché la tempistica e gli adempimenti delle procedure elettorali.

In proposito, l’ARAN ha pubblicato la Circolare n. 1/2025 diretta a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, con ad oggetto: «Rinnovo delle RSU. Elezioni del 14, 15 e 16 aprile 2025. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni».

La circolare, oltre ad illustrare le fasi della procedura e la relativa tempistica, ha anche spiegato chi può candidarsi (elettorato passivo) e chi può votare (elettorato attivo).

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Elettorato passivo

La nuova formulazione dell’art. 7 dell’ACNQ 12 aprile 2022 riconosce l’elettorato passivo (candidatura) ai lavoratori sotto indicati delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione:

  • i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale a tempo indeterminato che svolga l’attività su due o più istituzioni esercita l’elettorato passivo nella sede di titolarità. Il personale a tempo determinato di cui sopra che svolta l’attività su due o più istituzioni, esercita l’elettorato passivo nella sede con più ore o, a parità di ore, nella sede che gestisce il contratto.
    In tutti i casi (tempo indeterminato o determinato), i dipendenti candidabili devono essere in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il 27 gennaio 2025.

Elettorato attivo

La nuova disciplina riconosce l’elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell’Amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il 27 gennaio 2025, compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria, (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l’Amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali).

Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione (14 aprile 2025).

Il personale assunto – con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2025 – nel periodo intercorrente tra l’inizio delle procedure elettorali (27 gennaio 2025) e il primo giorno di votazione (14 aprile 2025) ha diritto di voto (elettorato attivo) nella sede ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l’attività su due o più istituzioni esercita l’elettorato attivo:

  • nella sede di titolarità, se è a tempo indeterminato;
  • nella sede in cui presta il maggior numero di ore, se a tempo determinato;
  • nella sede che gestisce il contratto, se a tempo determinato con orario della stessa entità.

Le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione coinvolte devono, pertanto, fare attenzione nei casi sopra esposti al fine del corretto inserimento del nominativo di detto personale nell’elenco generale alfabetico degli elettori, al fine di evitare che vi siano duplicazioni. Infatti, il diritto di voto si esercita in una unica sede. È sempre compito anche delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.

CIRCOLARE ARAN





Source link

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link