Crediti tributari, gestione societaria, documenti contabili e debiti commerciali: le massime della Corte dei conti

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Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle piĆ¹ interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Accordo transattivo sui crediti tributari

In sede di composizione negoziata della crisi dā€™impresa, il Comune non puĆ² aderire a un accordo transattivo dei crediti tributari auto-amministrati, in quanto la normativa vigente non lo prevede. Rileva, il comma 2-bis dellā€™articolo 23 del codice della crisi dā€™impresa e dellā€™insolvenza che continua a riferirsi soltanto ai ā€œtributi amministrati dalle agenzie fiscaliā€, senza menzionare i tributi locali. Il legislatore, in altre parole, continua a disegnare un perimetro che non contempla, al suo interno, i tributi locali (certamente per quelli auto-amministrati).
Si tratta di unā€™omissione che, allo stato attuale, deve intendersi come voluta, ovvero equivalente a una vera e propria preclusione tacita (ancorchĆ©, auspicabilmente, temporanea), in forza del noto brocardo per cui dove la legge tace non vuole, anche perchĆ© il legislatore ben avrebbe potuto, nel ri-disciplinare la materia, in sede di codificazione e dei successivi interventi correttivi, optare per un chiarimento che dottrina e giurisprudenza avevano ripetutamente sollecitato rispetto alla transigibilitĆ  fiscale anche dei tributi locali.
Sezione regionale di controllo della Lombardia – Parere n. 256/2024

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Gestione societaria

Gli atti e i comportamenti del Comune quale socio, pur nel libero esercizio dei diritti derivanti dal contratto e dalla legge, devono essere, oltre che leciti, improntati a correttezza e buona fede, gravando sullā€™ente locale lā€™obbligo di una gestione del patrimonio volta ad assicurare comunque la massima redditivitĆ  possibile dellā€™investimento a suo tempo operato, laddove sia venuta meno la continuitĆ  e lā€™effettivitĆ  della sua destinazione alle finalitĆ  istituzionali.
Sezione regionale di controllo della Lombardia – Parere n. 264/2024

InattendibilitĆ  dei documenti contabili

In caso di ritenuta inattendibilitĆ  dei propri documenti contabili, lā€™ente locale ĆØ senzā€™altro tenuto a ripristinare una rappresentazione realistica della situazione finanziaria, economica e patrimoniale nella quale versa come emerge dai postulati della veridicitĆ , dellā€™attendibilitĆ  e della correttezza, affermati nellā€™allegato 1 al Dlgs 118/2011. In merito allā€™obbligo dellā€™ente di ristabilire una rappresentazione veritiera, attendibile e corretta dei propri saldi finanziari in caso di ritenuta erroneitĆ  nei documenti contabili al momento dellā€™adozione della delibera, la prima occasione utile per il Comune per procedere a una corretta rivalutazione delle proprie poste contabili con efficacia, da quel momento in poi, ĆØ rappresentata dal bilancio di previsione 2025-2027. Risulta infatti del tutto verosimile che eventuali erronee valutazioni delle poste contabili che avrebbero inficiato lā€™attendibilitĆ  del risultato di amministrazione del precedente esercizio 2023 qualora non siano state debitamente rettificate, spieghino i propri effetti sul risultato di amministrazione dellā€™esercizio 2024.
Sezione regionale di controllo della Lombardia – Parere n. 263/2024

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

Secondo una recente pronuncia della Sezione regionale di controllo del Piemonte sui controlli finanziari, Ā«La previsione per cui lā€™accantonamento puĆ² essere liberato nellā€™esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma, ĆØ motivata dalla circostanza che solo a fine anno, con la chiusura dellā€™esercizio, lā€™Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dellā€™indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nellā€™annoĀ». Di conseguenza, la cancellazione integrale della posta, costituita dalla sommatoria degli accantonamenti maturati nei diversi esercizi, sarebbe stata consentita dalla norma solo nellā€™anno 2024, in quanto esercizio successivo a quello in cui risultano essere state rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 dellā€™articolo 1 della legge 145/2018.
Sezione regionale di controllo della Lombardia – Parere n. 265/2024



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