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Contratti di PPP e ricorso a finanziamenti pubblici del soggetto privato affidatario #finsubito prestito immediato


PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO FINANZIAMENTI PUBBLICI – Una fondazione aveva chiesto un parere all’ANAC sulla corretta interpretazione della lett. b), dell’art. 174, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, nella parte in cui stabilisce, per il ricorso a strumenti di PPP, che la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima. Si è chiesto quindi di chiarire il concetto di “misura significativa” delle risorse da reperire da parte privata, previsto dalla norma, poiché la richiedente era una fondazione di diritto privato che gestiva fondi pubblici. 

Considerazioni ANAC
L’ANAC, con il Parere del 09/10/2024, n. 49, ha svolto le seguenti considerazioni:
– nei contratti di PPP, devono congiuntamente ricorrere tutte le caratteristiche indicate nell’art. 174 del D. Leg.vo 36/2023, tra queste, uno dei tratti essenziali è rappresentato dalla copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto come proveniente in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
– il contratto di PPP è disciplinato come uno schema negoziale nel quale la parte privata è chiamata a contribuire con capitale proprio o con fonti di finanziamento dalla stessa reperite, alla realizzazione
del progetto a base di gara, sopportandone il rischio operativo, mentre il sostegno pubblico è previsto, nei limiti consentiti dal Codice;
– infatti l’art. 177, comma 6, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che se l’operazione economica non può da sola conseguire l’equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno. L’intervento pubblico può consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti;
– dunque l’ente concedente può partecipare al finanziamento del contratto se l’operazione economica non può da sola conseguire l’equilibrio economico-finanziario e le modalità di partecipazione possono variare di contratto in contratto e possono prevedere contributi, prestiti, partecipazioni al capitale, garanzie e altre forme di incentivo;
– resta ferma l’esigenza che ogni operazione strutturata in PPP o in concessione, per potersi legittimamente configurare come tale deve garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, in particolare in tema di corretta allocazione dei rischi tra le parti.

Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, la disposizione della lett. b) dell’art. 174, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 deve essere intesa come obbligo, per il soggetto privato, di contribuire direttamente con il proprio capitale o mediante ricorso a fonti di finanziamento reperite sul mercato o ancora mediante apporti di natura non esclusivamente monetaria, alla realizzazione del progetto oggetto di affidamento, al fine di garantire l’assunzione del rischio operativo da parte dello stesso nei termini indicati dall’art. 177 del D. Leg.vo 36/2023; potendo l’ente concedente intervenire con un sostegno pubblico nel solo caso in cui lo stesso sia necessario per il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del progetto.
Laddove, quindi, la fondazione richiedente risultasse aggiudicataria della gara per l’affidamento di un PPP, la stessa – quale soggetto privato affidatario – non potrebbe ricorrere, per la realizzazione del progetto, ai fondi pubblici ad essa assegnati dal Ministero vigilante per il perseguimento degli interessi statutari, in misura tale da invertire la proporzione della significatività della provenienza privata delle fonti di finanziamento da reperirsi sul mercato, tenuto conto anche dell’eventuale finanziamento previsto a carico dell’ente concedente.
In caso contrario, infatti, al sostegno pubblico da parte dell’ente concedente, eventualmente previsto ai sensi dell’art. 177, comma 6, del D. Leg.vo 36/2023, si potrebbe aggiungere un’ulteriore fonte di finanziamento pubblico dell’operazione da parte dell’aggiudicatario che paradossalmente porterebbe non solo ad escludere la significatività della copertura dei fabbisogni finanziari con risorse reperite dalla parte privata, ma all’ipotesi contraria (significativi diverrebbero i finanziamenti pubblici), in antitesi con lo schema proprio del PPP, come definito dallo stesso art. 174 del D. Leg.vo 36/2023.



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