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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre
2024, n. 226, il Decreto
Legislativo 4 settembre 2024 , n. 135, in attuazione
della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE
sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da un’esposizione ad
agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Testo Unico Sicurezza sul Lavoro: le modifiche in Gazzetta
Ufficiale
Il decreto, composto da 22 articoli e dagli allegati A, B e C,
apporta diverse modifiche al d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico
Sicurezza Lavoro) recependo le indicazioni su definizioni,
informazioni ai lavoratori e obblighi dei datori di lavoro
relativamente ad agenti di rischio, dannosi per la
riproduzione e per le lavoratrici in gravidanza e/o in
allattamento.
Nel dettaglio, nel decreto si rilevano:
- l’inserimento nelle definizioni degli agenti di rischio, la
tossicità per la riproduzione, per lavoratrici in gravidanza e/o in
allattamento; - le definizioni, all’art. 234, comma 1, di:
- sostanza tossica per la riproduzione;
- sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia, ovvero
per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la
salute dei lavoratori; - sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia: una
sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello
di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per
la salute dei lavoratori e che è identificata come tale.
Vengono anche aggiunte le definizioni di valore limite biologico
e di sorveglianza sanitaria.
Datori di lavoro: obblighi informativi e formativi
Gli articoli successivi (10 e 11, nello specifico), forniscono
indicazioni ai datori di lavoro sul contenimento del rischio in
caso di utilizzo o produzione di sostanze tossiche per la
riproduzione, e sulla redazione del documento di
valutazione del rischio.
All’art. 13 viene modificato anche l’art. 239 sull’informazione
e sulla formazione relative ai fattori di rischio, con
l’aggiunzione dell’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza
sanitaria per le sostanze per le quali è stato fissato un
valore limite biologico di cui all’allegato XLIII -bis. Si precisa
inoltre che tali attività devono essere periodicamente offerte, con
periodicità almeno quinquennale, nelle strutture
sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori che sono esposti
ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la
riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci
pericolosi che contengono tali sostanze.
Infine, il datore deve far sì che gli impianti, i contenitori,
gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni o sostanze
tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera
chiaramente leggibile e comprensibile in conformità al regolamento
(CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili.
Documentazione sanitaria e registrazione tumori: passaggio
competenze a INAIL
Cambiano anche le norme relative alle cessazioni del rapporto di
lavoro e agli adempimenti a carico dell’ISPEL, che adesso
passeranno a INAIL.
Le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio
sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del
rapporto di lavoro e dall’INAIL fino a quarant’anni dalla
cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o
mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla
cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la
riproduzione.;
Stessa cosa per l’art. 18, che modifica l’art 244 del TUSL sulla
registrazione dei tumori: l’attività passa da ISPESL a INAIL, con
registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione
sessuale e sulla fertilità.
All’art. 19 si abroga il comma 1 dell’art. 245, sul compito
della Commissione consultiva tossicologica
nazionale di individuazione periodica delle sostanze
cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non
essendo classificate ai sensi del d.Lgs.
n. 52/1997, rispondono ai criteri di classificazione ivi
stabiliti, e di consulenza ai Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute, su richiesta, in tema di
classificazione di agenti chimici pericolosi.
Le modifiche agli Allegati del d.Lgs. n. 81/2008
Con l’art. 20 si modifica la rubrica del capo II del titolo IX
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che da “Protezione da
agenti cancerogeni e mutageni” diventa “Protezione da agenti
cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la
riproduzione”.
Infine, l’art. 21 specifica che vengono modificati gli allegati
3B, XXXVIII, XXXIX e XLIII:
- l’allegato 3B viene integrato con la previsione dei rischi
derivanti dall’esposizione a sostanze tossiche per la
riproduzione; - l’allegato XXXVIII, recante «Valori limite di esposizione
professionale di cui al titolo IX, capo I», è sostituito
dall’allegato XXXVIII di cui all’allegato A del Decreto; - l’allegato XXXIX è abrogato;
- l’allegato XLIII, recante «Valori limite di esposizione
professionale di cui al titolo IX, capo II», è sostituito
dall’allegato XLIII di cui all’allegato B del Decreto; - dopo l’allegato XLIII, è inserito l’allegato XLIII -bis di cui
all’allegato C del Decreto.
Il decreto entrerà in vigore l’11 ottobre
2024.
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