Disabili: presentazione del prospetto informativo

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I datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti devono trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al servizio provinciale competente il prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili (art. 9 – comma 6 della n. 68/99).I dati devono essere riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente.

 

La presentazione deve essere effettuata esclusivamente tramite la procedura telematica presente sul sito www.cliclavoro.gov.it

 

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L’invio con strumenti diversi rispetto a quelli stabiliti dalle leggi costituisce mancato adempimento. Il termine è perentorio e non prorogabile nel caso cada di sabato o giorno festivo.

 

Il prospetto deve essere inviato solo una volta all’anno. Qualora nel corso dell’anno la base di computo subisce delle variazioni significative tali da incidere sulla quota di riserva dei disabili scatta, entro 60 giorni, l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile mentre il prospetto dovrà comunque essere inviato sempre entro il 31 gennaio dell’anno successivo con i dati riferiti alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente. Il prospetto informativo va inviato esclusivamente se entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto ci sono state variazioni nella situazione occupazionale che hanno comportato cambiamenti nella base occupazionale tali da modificare l’obbligo o che hanno inciso sul computo della quota di riserva.

 

La quota di riserva, prevista dall’articolo 3 della Legge n. 68/1999, è proporzionata al numero dei dipendenti e prevede l’occupazione di:

  • 1 lavoratore disabile, se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti a tempo indeterminato
  • 2 lavoratori disabili, se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti a tempo indeterminato
  • 7% dei lavoratori occupati, se l’azienda occupa più di 50 dipendenti a tempo indeterminato.

 

Si ricorda che l’articolo 3 del Decreto Legislativo 151/2015, emanato in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act)  ha modificato l’art. 3 della legge n. 68/99 e, con la cancellazione del comma 2, ha eliminato il cosiddetto “regime di gradualità”.

 

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I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti sono obbligati all’assunzione di una persona con disabilità. Precedentemente l’obbligo insorgeva solo in caso di nuove assunzioni, ora il semplice fatto di avere dai 15 ai 35 dipendenti impone al datore di lavoro di assumere un lavoratore disabile. Analoga disposizione vale per partiti politici, organizzazioni sindacali ed organizzazioni che, senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione per la modifica introdotta anche al comma 3 – art. 3 legge 68/99.

I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti sono, inoltre, tenuti ad assumere i soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 (ovvero orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati) nelle seguenti misure:

  • 1 lavoratore per i datori che occupano da 51 a 150 dipendenti
  • 1% dei lavoratori occupati per i datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti

 

La società Capogruppo potrà presentare il prospetto informativo per conto delle società facenti parte il gruppo indicando le compensazioni delle posizioni/scoperture disabili all’interno delle società facenti parte il gruppo stesso.

 

Si ricordano le sanzioni previste dall’art. 15 della legge n. 68/1999:

  • mancata presentazione del prospetto informativo: 702,43 euro più la maggiorazione di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo;
  • mancata copertura della quota di riserva: 196,05 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’assunzione del disabile. La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.



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