Con l’approvazione della Legge 30 dicembre 2024,
n. 207 (Legge di Bilancio 2025), sono stati introdotti
importanti aggiornamenti riguardanti la sostituzione degli infissi
e le relative detrazioni fiscali.
Tra le novità di maggiore rilievo figura la proroga fino al 2027
della maggior parte delle detrazioni fiscali per interventi di
ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica. Questi
incentivi, fondamentali per favorire l’efficientamento energetico
degli edifici e promuovere la rigenerazione urbana, rappresentano
un’opportunità cruciale sia per i professionisti che per i
cittadini.
Bonus infissi 2025: la normativa
La proroga, pur garantendo un orizzonte temporale più ampio,
ridefinisce (al ribasso) aliquote e massimali, stabilendo al
contempo delle maggiorazioni solo a determinate condizioni.
In questo approfondimento ci concentreremo sulla detrazione
fiscale riservata alla sostituzione degli infissi che, com’è noto,
è regolata alternativamente:
- dall’art. 1, comma 345, della Legge n. 296/2006 e dall’art 14
del D.L. n. 63/2013 (ecobonus); - dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 e dall’art. 16 del D.L.
n. 63/2013 (bonus ristrutturazioni edilizie o bonus casa).
In entrambe i casi, le relative norme hanno previsto una
detrazione fiscale scaduta il 31 dicembre 2024 ma prorogata dalla
nuova Legge di Bilancio che, all’art. 1, comma 55, ha previsto:
- all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, l’inserimento del nuovo comma
3-quienquies che dispone “La detrazione di cui al presente
articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni
2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con
caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura
fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36
per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento
delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui
al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata
al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento
delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime
spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un
diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale”. - all’art. 16 del D.L. n. 63/2013 mediante:
- la sostituzione del comma 1 con il seguente “Ferme restando
le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate
relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo
16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle
spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a
combustibili fossili, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari
al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per
cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per
unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione
di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è
elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al
36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso
in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto
di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi
sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”; - l’inserimento del comma 1-septies.1 che dispone “Le
detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano anche per
le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella
misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari
al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per
cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione
di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è
elevata al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al
36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel
caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del
diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per
interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale”; - la modifica del comma 2 che estende al 2025 il bonus mobili
alle stesse condizioni del 2024 (aliquota 50% e limite di spesa
5.000 euro).
- la sostituzione del comma 1 con il seguente “Ferme restando
Relativamente alla sostituzione degli infissi, dunque, entrambe
le norme stabiliscono una aliquota:
- al 36% nel 2025;
- al 30% nel biennio 2026-2027;
- nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del
diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per
interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
l’aliquota aumenta:- al 50% nel 2025;
- al 36% nel biennio 2026-2027.
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