E CI RISIAMO……ANCORA UNA VOLTA SIAMO COSTRETTI AD INTERVENIRE SUL DIRITTO PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA ALLA DISCONNESSIONE

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In un nostro precedente notiziario del 2021- clicca per accedere– ci siamo occupati di una deplorevole consuetudine che taluni dirigenti adottano nel fare comunicazioni al personale della scuola in orari o meglio ancora giornate festive in cui è vietato inviare qualsiasi comunicazione.

Infatti, stiamo parlando del DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE 

Vediamo di cosa si tratta

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Premessa: 

Viviamo in una società che fa della connessione un modo di agire ormai cui la maggior parte della gente si è non solo assuefatta ma ne fa un uso indispensabile del vivere quotidiano. Essere insomma  connessi è una caratteristica dell’epoca che stiamo vivendo. Mail, chat di lavoro e altri canali digitali facilitano la comunicazione con colleghi e amici (molte volte anche “nemici”) , tanto che il confine fra vita pubblica e privata è diventato un tutt’uno

Questa problematica ha dato origine al “diritto alla disconnessione” cioè la possibilità di non essere reperibili  al di fuori dell’orario lavorativo. Questo diritto include non solo la facoltà di scollegarsi, ma anche la garanzia di non subire conseguenze negative per non essersi connessi (e neppure avere incentivi per aver dato la disponibilità ad essere connessi sempre….)

Nel nostro paese la questione ha ottenuto una attenzione particolare tanto che è stata oggetto di  una normativa specifica sul diritto alla disconnessione con la legge 81/2017, seppur nell’ambito della regolamentazione dello smart working. La legge non riconosce esplicitamente la disconnessione come un diritto, ma ne prevede la regolamentazione mediante contrattazione individuale tra datore di lavoro e lavoratore.

Veniamo alla scuola:

La scuola è stata uno dei primi settori che ha inteso, in applicazione anche della sopra citata normativa, dare una regolamentazione al  diritto alla disconnessione, attravero il contratto relativo al triennio 2016/2018.

Al punto 8 del comma 4, lettera c), dell’articolo 22 del CCNL, si legge: “Sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)”.

Quindi, il CCNL ha demandato al contratto di scuola la disciplina in ordine ai criteri generali per l’uso delle tecnologie di lavoro al di fuori dell’orario di servizio per evitare una sovrapposizione tra vita lavorativa e privata del personale scolastico.

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Stessa cosa è prevista anche nel nuovo Contratto collettivo nazionale del personale del comparto Istruzione (periodo 2019-2021) firmato lo scorso 18 gennaio 2024

Allora, vogliamo richiamare l’obbligo per i componenti delle RSU di disciplinare compiutamente, nel rispetto dei diritti dei lavoratori della scuola di appartenenza, il diritto alla disconnessione prevedendo limiti precisi ed eventuali azioni a tutela del personale nel caso in cui tale diritto fosse leso dal dirigente scolastico (nell’esericizio della sua funzione )

Quale la situazione attuale:

Viceversa, assistiamo alla creazione di gruppi Whatsapp di qualsiasi tipo e genere, registri elettronici collegati alle mail degli insegnanti, smartphone dei docenti, sui quali pervengono le più disparate comunicazioni di servizio,  specialmente quando non si è  in attività, durante il fine settimana, nei giorni festivi, e….addirittura in orario notturno (da intendere anche orario serale)

L’esercizio di tale “potere datoriale” ovvero da parte di genitori o colleghi, viola sia norme contrattuali che il rispetto della privacy del dipendente.

Non sarebbe sbagliato (a parte il fatto che riteniamo non plausibile che i genitori vengano in possesso, come spesso e volentieri accade, del numero di telefono privato del docente) che il dirigente scolastico diffidi i genitori a far ricorso a pratiche comunicative scuola-famiglia caratterizzate dall’utilizzo disinvolto della posta elettronica istituzionale o peggio, del numero di telefono dei docenti.

Riteniamo che la disponibilità del docente ad interfacciarsi con la famiglia  non può  essere interpretata come uno spazio senza orari e scadenze, senza vincoli di contenuto e priorità, tramite il quale trovare, sempre, risposte e ascolto incondizionati. 

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Per quanto, attiene ai comportamenti dei dirigenti scolastici rileviamo (ci sono prove inconfutabili) che spesso si chiede al docente e al personale ata di tener sempre connesso il telefono per ricevere comunicazioni “in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi..e anche … à toutes les heures de la journée”
Per esempio, se il contratto della scuola X prevede che dalle ore 18 alle ore 7.30 del giorno successivo ci sia il diritto alla disconnessione è evidente che dalle ore 7,31 alle 17,59 si è tenuti ad essere connessi e quindi si ha l’obbligo di ricevere (ed eventualmente rispondere a messaggi di whatsapp, SMS e semplici mail.)
Il punto però è: con quali strumenti il docente si deve connettere?
Per ricevere messaggi WA o mail sul proprio dispositivo mobile è indispensabile disporre di uno smartphone adeguatamente “equipaggiato”: ma allora questo vuol dire che i docenti devono obbligatoriamente disporre di uno strumento del genere?
E se il docente – per le più diverse ragioni – intendesse utilizzare un telefono di vecchia concezione o non volesse installare i servizi di messaggistica e di posta elettronica sul proprio smartphone, come potrebbe essere connesso?

La conclusione è piuttosto evidente: l’obbligo di connessione può essere invocato solo nel momento in cui il datore di lavoro fornisca al dipendente la strumentazione necessaria. Il punto chiave di tutta la questione è che questi problemi nascono proprio dall’aver istituito il diritto alla disconnessione che fa immediatamente pensare, in modo sbagliato,  ad un obbligo di connessione.

Ne deriva, allora, che il solo obbligo per i docente è quello di ricevere le comunicazioni sul “registro elettronico” e nelle ore di connessione e non al di fuori di esse. Ove, invece, il docente fornisca propri numeri personali di telefono, appare evidente che, sempre negli orari stabiliti dal contratto di istituto, è possibile per il dirigente far pervenire eventuali comunicazione su tale apparecchio. 



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