Con il fascicolo informatico delle imprese si potrebbe cominciare a realizzare un principio invocato da decenni e mai realizzato: mettere in collegamento le banche dati delle diverse pubbliche amministrazioni e farle interagire tra di loro, almeno per quanto riguarda le imprese. Meglio tardi che mai, visto che per il resto siamo già entrati nell’era dell’intelligenza artificiale, che riesce a far interagire tutti i contenuti digitali presenti online.
Naturalmente i tempi sono quelli della macchina pubblica, perché il fascicolo informatico è già parzialmente operativo, ma lo sarà completamente non prima del 2026. Attualmente vi possono accedere le imprese per consultare i propri dati e tutti quelli che vogliono avere le informazioni relative alle imprese stesse, ma bisognerà attendere fino al 26 novembre del 2025 per avere un completamento delle informazioni che vi sono contenute, oggi limitate ai dati presenti nel registro delle imprese e a una parte di quelli del Suap (sportelli unici delle attività produttive). Infatti, i comuni dovranno, entro il 26 novembre 2025, conferire i dati del Suap attualmente non accessibili. In realtà, anche dopo quella data bisognerà attendere ancora 180 giorni per avere un fascicolo informatico completamente operativo.
Oggi gli sportelli unici delle attività produttive sono dei semplici recettori di dati, mancano di front office e anche back office. Il progetto prevede invece uno sviluppo anche di queste strutture che potranno anche fare consulenza per le imprese sulle materie di loro competenza.
Uno degli aspetti più interessanti del fascicolo, quando sarà a regime, dovrebbe essere quello di rendere facilmente accessibile una vasta serie di dati relativi all’attività dell’impresa, oggi sparsi in diverse banche dati, compresi i risultati di ispezioni e controlli, anche quelli in materia di lavoro, le sanzioni irrogate e la risposta delle imprese stesse. Dati che serviranno alle pubbliche amministrazioni, per esempio, per meglio gestire i controlli stessi, evitando duplicazioni o sovrapposizioni o buchi temporali eccessivi.
Vantaggi quindi molto interessanti per le diverse pubbliche amministrazioni che conferiranno i dati ma saranno anche le prime beneficiarie degli stessi. E per l’imprenditore? Qui si fa più fatica a trovare vantaggi sostanziosi se non genericamente in termini di una maggiore trasparenza e nell’applicazione del principio dell’Once only, sbandierato da decenni e mai attuato, che dovrebbe impedire alle diverse P.a. di richiedere dati che sono già presenti nel fascicolo informatico. Infine, l’imprenditore potrà controllare i propri dati ma anche quelli dei concorrenti, con una procedura di acquisizione delle informazioni che dovrebbe essere piuttosto semplice ed economica. Ci sono le premesse (teoriche) per il concretizzarsi di temi e aspettative attesi da decenni e mai realizzati. Speriamo sia la volta buona.
Riproduzione riservata
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui