Dal BIM al GID: la transizione digitale dopo il Correttivo al Codice Appalti

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L’architrave su cui poggia la riforma dei contratti
pubblici
con il
D.Lgs. n. 36/2023
è certamente rappresentato dai principi
costituzionali del risultato (art. 1) e della
fiducia (art. 2). L’obiettivo (almeno sulla carta)
dichiarato era quello di trasformare l’attività
della pubblica amministrazione al fine di
aumentare la competitività e la
produttività dell’intero sistema.

La transizione digitale della P.A.

Una trasformazione basata sull’innovazione tecnologica (che è
opportuno chiamare “transizione digitale”) che il
Libro I, Parte II, del Codice dei contratti, definisce non a caso
digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
che ha cominciato a produrre effetti a partire dal 1° gennaio 2024
e sulla quale il Legislatore nazionale ha voluto correggere il tiro
con il recente
D.Lgs. n.
209/2024
di modifica.

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La transizione digitale della pubblica amministrazione si
concretizza in due aspetti principali:

  • l’e-procurement, ossia il processo
    completamente digitalizzato che accompagna l’intero ciclo di vita
    del contratto pubblico;
  • la gestione informativa digitale
    (GID), uno strumento fondamentale per ottimizzare
    la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione
    tecnica delle opere, che nella sua accezione più ampia corrisponde
    alla gestione informativa mediante il BIM
    (Building Information Modelling).

Mentre l’e-procurement ha cominciato a produrre efficacia già a
partire dal 1° gennaio 2024, dal
gennaio 2025
le stazioni appaltanti dovranno fare molta
attenzione alle procedure stabilite all’art.
43
del Codice dei contratti che al comma 1 dispone:

A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la
realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su
costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di
importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia
dell’articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su
edifici di cui all’articolo 10, comma 1, del codice dei beni
culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 La
disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi
di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non
riguardino opere precedentemente eseguite con l’adozione dei
suddetti metodi e strumenti di gestione informativa
digitale
”.

L’art. 43 del Codice dei Contratti disciplina, dunque,
l’adozione di metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni
. Strumenti che mirano a
migliorare l’efficienza, la
trasparenza e la sostenibilità
nei progetti pubblici, dal loro concepimento fino alla dismissione
dell’opera.

Oltre all’art. 43, occorre considerare l’Allegato I.9 al Codice
che definisce:

  1. le misure relative alla formazione del
    personale
    , agli strumenti e alla organizzazione
    necessaria;
  2. i criteri per garantire uniformità di adozione
    dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
    costruzioni;
  3. le misure necessarie per l’attuazione dei processi di gestione
    informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione
    dell’interoperabilità dell’anagrafe patrimoniale
    di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l’archivio
    informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi
    informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti
    pubblici;
  4. le modalità di scambio e interoperabilità dei
    dati e delle informazioni;
  5. le specifiche tecniche nazionali ed
    internazionali applicabili;
  6. il contenuto minimo del capitolato informativo
    per l’adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa
    digitale.

Cosa deve fare la P.A.

L’art. 1, comma 2, dell’Allegato I.9, definisce
le attività propedeutiche della P.A. per
l’integrazione nei propri processi dei metodi e degli strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni. Nel dettaglio, la
P.A. deve:

  1. definire e attuare un piano di formazione
    specifica del personale
    , secondo i diversi ruoli
    ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti
    di gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per
    assicurare che il personale preposto alla gestione finanziaria ed
    alle attività amministrative e tecniche consegua adeguata
    formazione e requisiti di professionalità ed esperienza in
    riferimento altresì ai profili di responsabilità relativi alla
    gestione informativa digitale;
  2. definire e attuare un piano di acquisizione,
    gestione e manutenzione degli strumenti hardware e
    software
     di gestione informativa digitale dei
    processi decisionali;
  3. redigere e adottare un atto di
    organizzazione
     per la formale e analitica
    esplicazione dei ruoli, delle responsabilità, dei processi
    decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e
    dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini
    dell’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa
    digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione
    all’esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la gestione
    del ciclo di vita delle opere immobiliari ed infrastrutturali. Tale
    atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di
    gestione e di qualità della stazione appaltante o dell’ente
    concedente.

All’interno di questo processo di trasformazione, la
norma UNI EN ISO 19650 (normativa
tecnica sovranazionale e internazionale) e la
norma UNI 11337-7 (normativa tecnica
nazionale) definiscono gli standard tecnici da applicare.

Nel caso della gestione informativa digitale, la piattaforma
dove operare si chiama “Ambiente di Condivisione Dati” (ACDat),
mediante il quale è possibile raccogliere e condividere dati
secondo modelli informativi ed elaborati digitali, garantendo al
contempo la sicurezza per l’accesso e la tracciabilità.

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Le figure chiave e responsabili della gestione informativa della
P.A. sono:

  • il CDE Manager (Gestore dell’ACDat o
    Ambiente di Condivisione Dati);
  • il BIM Manager (Gestore dei processi
    digitali);
  • il BIM Coordinator (Coordinatore dei
    flussi informativi).

Le specifiche tecniche

Il citato Allegato I.9 fornisce specifiche dettagliate
sull’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa
digitale. Ecco i punti principali:

  1. Scopo e Applicazione: Definisce le modalità di
    utilizzo del BIM per ogni procedimento tecnico-amministrativo,
    dalla programmazione alla dismissione delle opere. L’adozione del
    BIM è un criterio premiante nella qualificazione delle stazioni
    appaltanti.
  2. Preparazione delle Stazioni Appaltanti:
    • Formazione del personale: Le stazioni
      appaltanti devono attuare piani di formazione per il personale,
      garantendo competenze specifiche nel BIM.
    • Acquisizione di strumenti: Devono dotarsi di
      hardware e software adeguati per la gestione informativa
      digitale.
    • Organizzazione interna: È necessario redigere
      atti di organizzazione che definiscano ruoli, responsabilità,
      flussi informativi e standard.
  3. Nomina di figure chiave:
    • Gestore dell’ambiente di condivisione dei dati.
    • Gestore dei processi digitali.
    • Coordinatore dei flussi informativi.

Questi ruoli sono fondamentali per garantire un’implementazione
efficace e il coordinamento delle attività.

  1. Ambiente di condivisione dati:
    • Le stazioni appaltanti devono adottare un ambiente digitale che
      garantisce l’interoperabilità e la sicurezza dei dati.
    • I dati devono essere organizzati in formati aperti e non
      proprietari, rispettando norme tecniche europee e internazionali
      (es. UNI EN ISO 19650).
  2. Capitolato informativo e gestione dei flussi
    informativi
    :

    • La documentazione di gara deve includere un capitolato
      informativo con requisiti dettagliati.
    • I concorrenti devono presentare un’offerta di gestione
      informativa che risponda a tali requisiti.
  3. Ciclo di vita dell’opera:
    • Durante l’esecuzione dei lavori, il piano di gestione
      informativa deve essere aggiornato.
    • Per il collaudo finale, è obbligatorio consegnare modelli
      informativi aggiornati e verificati.
  4. Norme di riferimento:
    • Le norme UNI EN ISO 19650 e UNI 11337 sono centrali per
      garantire uniformità nell’applicazione del BIM.
    • In assenza di tali norme, si possono adottare specifiche
      tecniche nazionali o internazionali riconosciute.
  5. Innovazioni tecnologiche:
    • L’Allegato incoraggia l’uso di soluzioni avanzate come realtà
      aumentata e immersive, strumenti per la sicurezza nei cantieri e
      monitoraggio digitale dei materiali.
  6. Espressione della trasformazione digitale:
    • La trasformazione digitale si concretizza sia attraverso
      l’e-procurement, ossia il “ciclo di vita digitalizzato del
      contratto pubblico”, sia mediante la “gestione informativa
      digitale” (GID), applicata alle fasi di programmazione,
      progettazione, realizzazione e gestione tecnica delle opere.





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