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Il MEF evidenzia che, ai fini della determinazione del valore della lite e del conseguente calcolo del contributo unificato, l’impugnazione promossa dal contribuente con il ricorso aveva a oggetto non solo l’atto di pignoramento, ma quest’ultimo e il presupposto avviso di accertamento.
Il valore della controversia, ex art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, è l’importo del tributo, al netto di interessi ed eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato (Cass., Sez. 5, ord. 10 giugno 2021, n. 16283).
In caso di ricorsi cumulativi, il CUT va determinato in base alla somma dei contributi dovuti per ogni atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002, rilevando il richiamo all’art. 12, comma 2, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio (Cass. ord. 10 giugno 2021, n. 16283).
L’indicazione del valore della lite deve essere resa dal ricorrente nelle conclusioni del ricorso, ex art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002, non potendosi desumere aliunde; essa è finalizzata all’esigenza di consentire ai funzionari della Segreteria il controllo sulla congruità del pagamento del contributo unificato per fini solo fiscali, sicché, se ciò non avviene, si applica la presunzione legale ex art. 13, comma 6-quater, lett. f), del medesimo decreto, che ascrive la causa allo scaglione di valore più elevato (Cass. ord. 10 giugno 2021, n. 16282). In assenza di un’indicazione del valore della lite nelle conclusioni del ricorso e, quindi, nei casi dubbi, si deve propendere per la soluzione più rigorosa, ossia per quella più onerosa per il contribuente, dal momento che la giustizia è una risorsa limitata e al servizio dell’intera collettività , la quale dispone di un diritto a una ragionevole durata dei processi complessivamente intesi. Quindi, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato e il relativo importo deve risultare dalla somma dei contributi dovuti con riferimento a ogni atto impugnato in base al valore di ognuno di essi.
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