Contributi obbligatori versati dai notai alla Cassa sempre deducibili dal reddito professionale

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Sempre deducibili dal reddito professionale i contributi obbligatori versati dai notai. Rientrano tra le spese inerenti all’esercizio professionale

I contributi obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato sono sempre deducibili dal reddito professionale in quanto si tratta di spese inerenti all’esercizio professionale.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Questo in estrema sintesi il principio contenuto nell’Ordinanza della Corte di cassazione n. 1690 del 24 gennaio 2025.

Contributi obbligatori dei notai sempre deducibili: i chiarimenti della Cassazione

Il giudizio verte sul ricorso proposto da uno studio notarile avverso l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate conseguente al rilievo dell’illegittima deduzione dei contributi versati alla Cassa Nazionale del Notariato.

Il ricorso avente ad oggetto l’infondatezza della pretesa fiscale è stato accolto dalla CTP ma poi è stato respinto in sede di appello.

I giudici d’appello hanno ritenuto che i contributi in questione, versati per finalità previdenziali e assistenziali, fossero per tali ragioni «avulsi dal processo produttivo in senso proprio», in quanto esclusivamente destinati ad esigenze di tutela del contribuente-persona fisica; gli stessi, pertanto, non potevano essere dedotti dal reddito di lavoro autonomo dello Studio Notarile, difettando il requisito di inerenza.

Né, al riguardo, poteva assumere rilievo il fatto che tali contributi vengono quantificati in misura proporzionale agli onorari percepiti, poiché tale è solo il parametro prescelto dal legislatore per determinarne l’entità.

Lo studio associato ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale deducendo, quale motivo principale di ricorso, violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 54 del TUIR nonché degli artt. 12 e 20 legge 27.6.1991 n. 220.

La censura si appunta sulla ritenuta indeducibilità dei contributi dal reddito di lavoro autonomo, in assenza di specifica previsione da parte dell’art. 54 TUIR ed avuto riguardo alla loro finalità previdenziale e assistenziale.

È quest’ultima, in particolare, ad essere contestata, sul presupposto del fatto che le norme dispositive dei contributi in questione – gli artt. 12 e 20 della L. n. 220/1991 – ne individuano uno scopo ulteriore nella destinazione al funzionamento del Consiglio Nazionale del Notariato; si tratta, pertanto, di spese che ineriscono al reddito professionale, in quanto funzionalmente connesse all’attività professionale.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

I giudici di cassazione hanno ritenuto fondato il motivo e decidendo nel merito, hanno rigettato l’originaria pretesa tributaria. Sul punto la Corte di cassazione ha deciso di dare continuità all’orientamento oramai consolidato secondo cui i contributi obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato sono deducibili dal reddito professionale.

Ciò in quanto il concetto di “inerenza”, rilevante per i profili di cui all’art. 54 TUIR, non può essere circoscritto alle sole spese necessarie per la produzione del reddito ed escluso per quelle che sono una conseguenza del reddito prodotto; tale distinzione, infatti, non si rinviene nella legge e non è neppure ricavabile dall’aggettivo “inerente” usato dal legislatore, in quanto esso, per la sua genericità, postula un rapporto di intima relazione che si verifica sia quando l’una sia lo strumento per realizzare l’altra, sia quando ne costituisca l’immediata derivazione.

L’art. 54 citato, pertanto, nel prevedere, al comma 1, che i compensi dei quali tener conto per la determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni “sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde”, non esclude la deducibilità da tale tipo di reddito dei contributi repertoriali dei notai, permanendo invariata la loro inerenza all’esercizio professionale, e ciò quantunque gli stessi siano posti dalla legge direttamente a carico del professionista per aver iscritto l’atto a repertorio, indipendentemente dall’effettiva riscossione del corrispettivo della prestazione e dalla eventuale gratuità della stessa, quali, appunto, spese inerenti. Il ricorso è stato pertanto accolto e la sentenza d’appello cassata.



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