Si avvicina la scadenza secondo acconto dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF. I contribuenti in regime forfettario e dei minimi dovranno provvedere al versamento della flat tax entro il 2 dicembre
Manca poco alla scadenza del versamento del secondo dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF dovuta dai contribuenti che applicano il regime forfettario e dei minimi.
Il versamento dell’imposta, ovvero dell’imposta dovuta era originariamente previsto in calendario per il 30 novembre.
La scadenza sarà oggetto di un mini-rinvio al 2 dicembre 2024 dal momento che il termine iniziale cade di sabato e slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Tra le novità per il calcolo si dovrà tenere presente quelle relative all’adesione del concordato preventivo biennale, con regole differenti sulla base del metodo adottato.
C’è inoltre l’ipotesi di rinvio della scadenza al 16 gennaio, con possibilità di scegliere il pagamento a rate fino a maggio.
Flat tax forfettari, si avvicina il pagamento del secondo acconto: la scadenza il 2 dicembre
Anche i contribuenti che applicano il regime forfettario e quello dei minimi sono chiamati alla cassa.
I titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario dovranno pagare:
- un’imposta sostitutiva del 5 per cento, per il cosiddetto “regime startup” ovvero per i primi 5 anni di attività;
- un’imposta sostitutiva del 15 per cento in alternativa ai versamenti dell’IRPEF e delle relative addizionali.
I contribuenti che ancora applicano il regime dei minimi devono versare un’imposta sostitutiva con aliquota al 5 per cento.
I versamenti dell’imposta sostitutiva seguono il calendario dell’IRPEF:
- saldo 2023 e acconto 2024 con scadenza al 30 giugno o nel mese di luglio in presenza di proroghe o slittamenti delle scadenze;
- secondo acconto entro il 30 novembre o, come in questo caso, entro il 2 dicembre 2024.
Le modalità di calcolo restano le stesse:
- metodo storico, il calcolo dell’imposta si fa prendendo come riferimento l’imposta sostitutiva versata nell’anno precedente;
- metodo previsionale, il calcolo degli acconti viene effettuato sulla base di una previsione del reddito nell’anno in corso. Se il contribuente prevede un reddito inferiore rispetto al periodo d’imposta precedente, gli acconti sono pagati in misura inferiore.
Bisognerà però prestare attenzione perché la modalità di calcolo incide sulle imposte da versare se il contribuente ha scelto di aderire al concordato preventivo biennale, esprimendo tale scelta in sede di dichiarazione dei redditi inviata entro il 31 ottobre scorso.
Sono invece esclusi dalle novità del concordato preventivo biennale i contribuenti che applicano il regime dei minimi, che è stato abrogato dalla Legge di Bilancio 2016 ma rimane in vigore fino al 35° anno di età del contribuente.
In altre parole, chi ha applicato il regime dei minimi nell’anno precedente e continua a farlo deve versare il secondo acconto dell’imposta sostitutiva del 5 per cento ma non può aver aderito al concordato.
In linea generale, sia per contribuenti in regime forfettario che per quelli che applicano il regime dei minimi si devono rispettare le seguenti regole per il pagamento:
- per un importo inferiore a 51,65 euro l’acconto non è dovuto;
- per un importo compreso tra 51,65 e 257,52 euro l’acconto deve essere pagato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2024;
- per un importo superiore a 257,52 euro occorre procedere al versamento in due rate:
- primo acconto entro il 30 giugno;
- secondo acconto entro il 30 novembre 2024.
Flat tax forfettari: le regole di calcolo in caso di adesione al concordato preventivo biennale
Nel calcolo delle imposte per il versamento del secondo acconto si dovrà tenere conto delle novità che interesseranno i titolari di partita IVA che hanno aderito al concordato preventivo biennale.
Tali novità, nello specifico, possono interessare i contribuenti che applicano il regime forfettario ma non quelli nel regime dei minimi.
Chi ha accettato entro il 31 ottobre alla proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate dovrà pagare l’imposta sostitutiva modulata sulla base del reddito concordato.
In relazione alla scadenza del 2 dicembre sono due le novità da tenere in considerazione:
- quella sulla maggiorazione prevista in caso di calcolo degli acconti con metodo storico;
- quella per il versamento della flat tax con aliquote differenziate per le partite IVA che applicano gli ISA e i forfettari.
Sia l’acconto delle imposte sui redditi che l’acconto IRAP relativi al biennio 2024-2025 dovranno ovviamente tener conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
Nel caso di metodo storico, con calcolo sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, dovrà essere versata una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto n. 13/2024.
Le novità non incidono, invece, nel caso in cui il calcolo adottato sia quello con metodo previsionale.
Un’ulteriore novità è quella legata alla flat tax a più aliquote, nel caso di adesione al concordato per chi applica gli ISA.
A questa novità si affiancano le regole relative ai forfettari che hanno aderito al concordato preventivo, per cui è in arrivo una riapertura per l’adesione entro il 12 dicembre 2024.
Per chi ha accettato il patto con il Fisco, l’accordo è limitato solo al 2024 in via sperimentale per i forfettari.
In caso di calcolo dell’acconto con metodo storico, la maggiorazione dovuta è pari:
L’aliquota si deve applicare alla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo d’imposta precedente.
La regola si affianca alla flat tax agevolata, pari:
- al 10 per cento per i forfettari ordinari;
- al 3 per cento per i forfettari nei primi 5 anni di attività.
In ultimo occorre segnalare che la scadenza del 2 dicembre potrebbe essere oggetto di proroga al 16 gennaio 2024, nel rispetto di determinati requisiti.
Tra le novità potrebbe arrivare anche la rateizzazione del secondo acconto: anche tale misura è tra gli emendamenti alla legge di conversione del DL Fiscale 2025.
Tale possibilità, con rate mensili al 16 di ciascun mese a partire dal 16 gennaio, sarà limitata alle partite IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro.
Minimi e forfettari: i codici tributo da inserire nel modello F24 (anche nel caso di adesione al CPB)
Per provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva si dovrà utilizzare il modello F24.
In linea generale dovranno essere inseriti i codici tributo di riferimento per il saldo e l’acconto 2024.
Versamento | Codice tributo regime forfettario | Codice tributo regime dei minimi |
---|---|---|
Primo acconto | 1790 | 1793 |
Secondo acconto o unica soluzione | 1791 | 1794 |
Saldo dell’anno precedente | 1792 | 1795 |
I contribuenti in regime forfettario che hanno aderito al concordato preventivo biennale dovranno fare attenzione a utilizzare i corretti codici tributo, istituititi dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 48/2024.
In questo caso si dovrà prendere come riferimento le sequenze di cifre indicate all’interno della tabella riassuntiva.
Codice tributo | Descrizione |
---|---|
4072 | CPB – Soggetti forfetari – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024 |
4073 | CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024 |
I codici tributo dovranno essere inseriti all’interno della sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a debito versati”.
Nel campo “Anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno di imposta d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Nel caso di utilizzo del codice tributo 4073, in relazione al versamento a rate:
- il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR”.
“NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” il numero complessivo delle rate.
Nel caso di pagamento in un’unica soluzione, nel campo deve essere indicato l’identificativo 0101.
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