Il processo di Assurance nella Revisione del Bilancio di Sostenibilità

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Con il recepimento della CSRD (Corporate Sustanaibility Reporting Directive), da parte del D.Lgs. 125/2024 (da qui in avanti anche solo Decreto o Decreto Sostenibilità), il Bilancio di Sostenibilità deve essere sottoposto ad una valutazione di conformità.

L’articolo 8, del Decreto, rubricato «Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità» prevede che il Revisore della «Rendicontazione di sostenibilità» esprima, tramite la predisposizione della «Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità», le proprie conclusioni circa la conformità della suddetta rendicontazione:

Tali conclusioni devono essere basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato, in un primo momento, e successivamente all’adozione dei principi di attestazione internazionali, tale incarico sarà finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole.

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Andiamo, ora, ad analizzare i punti chiave di tale attività.

In primis, le conformità sulle quali il Revisore della Sostenibilità deve esprimere le proprie conclusioni, sono relative a tre aspetti fondamentali della normativa sulla Rendicontazione di Sostenibilità.

La prima conformità è riferita all’applicazione delle previsioni e postulati del D.Lgs. 125/2024, in tema di Rendicontazione di Sostenibilità. Il Revisore deve esprimere le proprie conclusioni in merito al rispetto e alla corrispondenza della Rendicontazione di Sostenibilità a tali norme.

Le norme di riferimento relative alla Rendicontazione di Sostenibilità sono contenute, in prima battuta, negli articoli 3 e 4 del Decreto Sostenibilità rispettivamente riferiti, il primo alla «Rendicontazione individuale di sostenibilità» ed il secondo alla «Rendicontazione consolidata di sostenibilità».

La seconda è relativa all’obbligo di marcatura che deriva da quanto previsto dall’articolo 3, Regolamento UE 2019/815, relativo al formato elettronico unico di comunicazione.

La marcatura dell’informativa sulla sostenibilità deve avvenire attraverso l’eXtensible Business Reporting Language (XBRL) e richiede l’uso di codici per costruire procedure volte a supportare le verifiche sulla completezza dei dati dell’informativa.

Tale ultimo obbligo potrà essere di supporto all’attività di «Assurance», in quanto il contenuto e le diverse informazioni richieste potranno essere rintracciate più facilmente nell’informativa di sostenibilità, nonché l’utilizzo di strumenti informatici per controlli e validazioni occorrenti potranno essere di supporto all’attività stessa.

La terza e ultima conformità è relativa all’osservanza degli obblighi di informativa previsti dalla Tassonomia di cui al Regolamento UE 852/2020. L’informativa richiamata deve contenere le informazioni su come e in che misura le attività dell’impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ed in particolare:

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  • la quota del loro fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili;
  • la quota delle loro spese in conto capitale e la quota delle spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili.

Lo stesso Regolamento definisce, inoltre, i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche.

Un’attività economica è considerata ecosostenibile se:

  1. contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali;
  2. non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali;
  3. è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia;
  4. è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati.

Per completezza e chiarezza si ritiene utile riportate, di seguito, gli obiettivi ambientali di cui al punto 1:

  1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
  2. adattamento ai cambiamenti climatici;
  3. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
  4. transizione verso un’economia circolare;
  5. prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
  6. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Ricordando che la «Relazione di attestazione» deve essere redatta in conformità ai principi di attestazione, si ritiene utile, per completezza di trattazione, indicarne la sua struttura composta da:

  1. un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;
  2. una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;
  3. le conclusioni circa le conformità (commentate supra).

Per la redazione della «Relazione di attestazione» il revisore della rendicontazione di sostenibilità deve essere appositamente incaricato alla attività di «assurance».

Con l’incarico di «assurance», il professionista mira a ottenere sufficienti elementi probativi appropriati, al fine di esprimere una conclusione volta ad accrescere il grado di fiducia degli utilizzatori potenziali, diversi dalla parte responsabile, in merito alle informazioni oggetto dell’incarico.

Il processo di «assurance» permette di evidenziare che il documento non è uno strumento autoreferenziale, ma è in grado di rappresentare in maniera quanto più possibile oggettiva un processo, finalizzato allo sviluppo sostenibile.

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Secondo l’ISAE 3000, tale processo si articola nelle seguenti fasi:

  • gestione dell’incarico;
  • pianificazione e valutazione dei rischi;
  • analisi dei controlli;
  • raccolta di evidenze;
  • conclusione.

Pertanto, l’Assurance è una attestazione fornita sulla base di principi e di standard di verifica professionali che riguardano:

  • il rispetto di enunciati e postulati di redazione;
  • la qualità e completezza del report;
  • l’adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure;
  • l’esistenza delle competenze adeguate nel mettere a disposizione dati e informazioni alla base delle performance

Si ritiene utile anche evidenziare i benefici attesi da tale attività di «assurance» utili alla rendicontazione di sostenibilità:

  • verifica della correttezza ed attendibilità delle informazioni;
  • miglioramento dei sistemi di controllo interno;
  • riduzione del rischio di errore;
  • aumento della fiducia, credibilità e trasparenza dell’organizzazione;
  • maggiore sicurezza fornita a tutti gli stakeholder, anche ESG, in merito alle informazioni di Sostenibilità;
  • riduzione dell’autoreferenzialità;
  • ottenimento di suggerimenti e punti di miglioramento in merito al reporting di Sostenibilità.

Da ultimo, si sottolinea come il giudizio di «Limited Assurance» differisca dalla «Reasonable (o positive) Assurance» non solo nel processo, ma anche con riferimento alla forma dell’attestazione che il professionista deve utilizzare.

Nel caso di Limited Assurance la conclusione deve essere espressa in una forma «che comunica se, in base alle procedure svolte e alle evidenze acquisite, siano pervenuti all’attenzione del professionista elementi che gli facciano ritenere che le informazioni sull’oggetto siano significativamente errate e che l’informativa non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità…», mentre nel caso di Reasonable Assurance, l’attestazione utilizza una formula di giudizio positiva del seguente tenore: «A nostro giudizio, l’informativa è stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità …».



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