Come evitare battaglie giudiziarie tra docenti specializzati e non specializzati

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«Sarebbe bene – scrive Salvatore Nocera – provvedere immediatamente ad eliminare l’errata impostazione di un’Ordinanza Ministeriale dello scorso anno, riguardante le supplenze per il sostegno didattico, al fine di evitare battaglie giudiziarie tra docenti specializzati e non specializzati»

Nei giorni scorsi, in Superando, il presidente della Federazione FISH Vincenzo Falabella ha replicato a una dichiarazione di Giuseppe D’Aprile, segretario generale della UIL Scuola, relativa a un’emananda norma del Ministero dell’Istruzione e del Merito sul sostegno didattico.
In sostanza, il Segretario della UIL Scuola ritiene che consentire la proroga di un anno alla supplenza di un docente non specializzato danneggerebbe un docente specializzato, mentre il Presidente della FISH ha replicato sostenendo che la normativa non consente ciò. Vorrei intervenire su questo aspetto, cercando di approfondire un tema che ritengo molto importante.

Ovviamente, se un supplente aspira al posto sul quale l’emananda norma prevede la conferma del precedente supplente per un altro anno, l’aspirante supplente (specializzato o meno che sia) non perde assolutamente il diritto che gli spetta, in base alla posizione in graduatoria; egli, infatti, non potrebbe ottenere quella sede occupata per legge dal docente “prorogato”, ma avrebbe il diritto di ottenere un’altra sede a lui gradita. È certamente questo un suo diritto, che però “cede” di fronte al diritto prioritario dello studente con disabilità alla continuità didattica, situazione giuridica frequente in caso di conflitti tra diritti entrambi ugualmente importanti, tra i quali il Legislatore deve effettuare una scelta sulla base dei principi generali dell’ordinamento. In questo caso, il diritto alla continuità didattica viene considerato dal Legislatore stesso un aspetto fondamentale dell’inclusione scolastica, altro principio costituzionalmente garantito al quale ormai è informato il nostro ordinamento. Tale diritto, quindi, non prevale su quello al posto di lavoro del docente aspirante a supplenza, che ha forza giuridica superiore a quello della continuità didattica, ma prevale solo su una componente di tale diritto, costituita appunto dalla scelta della sede.

Va poi rilevato che le dichiarazioni del Segretario della UIL Scuola si basano, implicitamente, sull’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 sulle supplenze, nella quale è previsto un meccanismo molto rigido e non vi è alcuna differenza, ai fini dei posti di sostegno, tra aspiranti specializzati e non specializzati; essa, infatti, si basa esclusivamente sui punteggi di ciascuno.
Questa equiparazione tra i due tipi di docenti è tuttavia illegittima, perché la citata Ordinanza n. 88 va contro l’articolo 14, comma 6 della Legge 104/92, secondo il quale «l’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati».
Essendo dunque proprio la Legge 104/92 espressamente richiamata come terza tra le norme indicate nel preambolo dell’Ordinanza, è realmente incredibile, pertanto, che non se ne sia tenuto conto, dal momento che l’espressione del citato articolo 14, comma 6 della Legge 104/92 è particolarmente rafforzativa, perché non si limita a dire che le nomine di supplenti non specializzati avvengano quando manchino docenti specializzati, ma riguardo all’utilizzazione di docenti non specializzati usa l’espressione «è consentita unicamente» quando manchino docenti specializzati. Il Legislatore, quindi, ha usato qui un doppio rafforzamento: sia col termine «è consentita» (quindi non sarebbe un diritto), sia col termine «unicamente» (che indica trattarsi di norma eccezionale).

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Al fine dunque di evitare un imponente contenzioso da parte dei docenti specializzati che si vedessero scavalcati, a causa del punteggio, da docenti non specializzati, in palese violazione, come detto, dell’importante articolo 14, comma 6 della Legge 104/92, penso che il Ministero potrebbe ovviare in modo molto semplice, introducendo in ciascuna delle due fasce in cui si articolano le graduatorie per supplenze (prima fascia per i docenti abilitati, seconda fascia per i docenti non abilitati) due sottofasce, vale a dire: a) docenti specializzati per il sostegno; b) docenti non specializzati. Solo in tal modo gli specializzati vedrebbero rispettata la loro assoluta priorità, senza la necessità di dover ricorrere al TAR per far annullare l’impostazione dell’Ordinanza, a causa della violazione di quel comma della Legge 104/92.

In conclusione, pertanto, mi chiedo come mai il Ministero, da prima ancora del presente Governo, abbia introdotto una normativa opposta a quella fissata per legge e perché nessuno si sia mai mosso per farla dichiarare illegittima. Sarebbe infatti opportuno che governo e forze sindacali provvedessero immediatamente ad eliminare l’errata impostazione dell’Ordinanza n. 88, al fine di evitare battaglie giudiziarie tra docenti specializzati e non specializzati, assicurando così un pacifico svolgimento delle operazioni di supplenza.



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