Il nuovo Patent Box è un’agevolazione che incentiva le imprese ad investire nei c.d. intangibles mediante il riconoscimento di una maggiorazione pari al 110% dei costi direttamente riconducibili al bene immateriale.
La disciplina è contenuta nell’articolo 6, D.L. 146/2021, e nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 48243/2022.
Oggetto di agevolazione sono i costi strettamente correlati all’immobilizzazione immateriale sui cui l’impresa ha investito. Al fine di perimetrare l’ambito applicativo della disposizione, il citato provvedimento, al punto 4.1, elenca le tipologie di costi agevolabili, in particolare si tratta:
- delle spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, per le quali assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d’imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede;
- delle spese di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attivitĂ rilevanti;
- delle quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti ai fini dell’agevolazione indicate nel punto 3 del citato provvedimento direttoriale. Tali quote di ammortamento devono quantificate utilizzando il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, determinato ai sensi dell’articolo 110, Tuir, ridotto dell’ammontare delle spese capitalizzate che hanno già usufruito, anche in applicazione del meccanismo premiale, della predetta maggiorazione;
- dei costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attivitĂ rilevanti indicate nel punto 3 del citato provvedimento direttoriale;
- dei costi per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attivitĂ rilevanti indicate nel punto 3 del citato provvedimento direttoriale;
- dei costi connessi al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attivitĂ di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.
Al fine di evitare indebite fruizioni dell’agevolazione, viene previsto che le spese sopra citate rilevano ai fini dell’agevolazione in esame soltanto se sostenute con parti terze; infatti, il Provvedimento prevede l’irrilevanza dei costi sostenuti in ambito infragruppo.
Ai fini della determinazione delle spese agevolabili, il Provvedimento, inoltre, prevede che:
- non rilevano in ogni caso ai fini della determinazione delle spese agevolabili gli effetti derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti (si pensi ad esempio ai maggiori ammortamenti sui beni rivalutati ai sensi dell’articolo 110, D.L. 104/2020).
- qualora le spese agevolabili (escluse quelle relative ai beni immateriali), siano di tipo promiscuo, ovvero riferibili solo in parte alle attivitĂ rilevanti, le stesse potranno essere maggiorate solo per la quota riferibile a tale utilizzo;
- le spese agevolabili rilevano nel periodo d’imposta di competenza (articolo 109, commi 1 e 2, Tuir) indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione delle stesse;
- il costo agevolabile rileva solo deducibile dal reddito d’impresa, in quanto effettivamente sostenuto e inerente rispetto all’attività d’impresa;
- in caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d’imposta rese da amministratori o soci di società o enti, ferma restando comunque l’esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l’ammissibilità delle relative spese non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed è subordinata all’effettiva corresponsione da parte della società dell’intero importo del compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato.
In merito a quest’ultimo punto, occorre sottolineare che l’ammissibilità di tali spese all’agevolazione è subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante della società o ente, con la quale viene attestato che l’effettiva partecipazione di tali soggetti alle attività ammissibili e la congruità dell’importo del compenso ammissibile in relazione alla quantità di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonché alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati direttamente nelle medesime attività ammissibili.
Tale dichiarazione:
- deve essere resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- è richiesta anche ai fini dell’ammissibilità delle spese di personale relative a prestazioni rese dai familiari dell’imprenditore, dei soci o degli amministratori, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, Tuir, e nel caso delle imprese individuali è redatta a cura del titolare.
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