La competenza ABF sul criterio di rimborso di premi assicurativi

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Il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario, con decisione n. 13169 del 20 dicembre 2024, si è espresso sulla competenza dell’ABF nella valutazione della conformità alla legge del criterio di rimborso di premi assicurativi.

In particolare, ha valutato la competenza a decidere del Collegio ABF sulla questione dell’applicazione del criterio pro rata temporis o contrattuale rispetto a clausole contrattuali, nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, che rimandino ad un criterio di rimborso dei costi assicurativi non sufficientemente chiaro per il consumatore.

Questo il principio di diritto espresso:

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La valutazione della conformità a legge del criterio di rimborso del premio assicurativo esula dalla competenza dell’ABF; ne deriva che il criterio contrattuale è da ritenersi legittimo purché tale criterio di calcolo sia chiarito ex ante al cliente. In caso contrario, il rimborso del premio dovrà avvenire secondo il criterio pro rata temporis.

Il Collegio rileva preliminarmente che, con specifico riferimento al tema dei criteri di rimborso dei premi assicurativi a seguito di estinzione anticipata del finanziamento, il Collegio di Coordinamento, con le decisioni n. 10035, n. 10003 e n. 10017 del 2016, aveva fermamente escluso la competenza dell’ABF, affermando che l’accertamento della conformità ai criteri indicati dall’art 22, comma 15-quater D.L. 179/2012 e dall’art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010 richiede valutazioni e verifiche che, in quanto incentrate sulla definizione di una delle prestazioni comunque oggetto del contratto di assicurazione (pur collegato a quello di finanziamento) e, conseguentemente, sulla sua corretta interpretazione ed esecuzione, attengono a profili strettamente assicurativi, sottratti, in quanto tali, alla competenza dell’Arbitro.

Mentre, la mancata indicazione tout court di alcun criterio di calcolo, alternativo a quello pro rata temporis, pone un problema di trasparenza delle condizioni contrattuali e, in particolare, di quelle relative ad uno dei costi del contratto di finanziamento, così rientrando nei confini della competenza per materia propria dell’Arbitro, la valutazione della congruità del criterio di calcolo indicato e chiarito ex ante nel contratto di assicurazione attiene, diversamente, all’interpretazione e all’applicazione di una disciplina propria di un settore, quello assicurativo, che si pone dell’ABF.

Aderendo ai principi espressi dalle pronunce del Coordinamento ora richiamate, i Collegi territoriali hanno successivamente statuito in modo analogo: più precisamente, ai fini dell’applicabilità del criterio contrattuale di rimborso del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata è sufficiente il ricorrere di una delle seguenti condizioni:

  • autonoma sottoscrizione da parte del cliente del piano annuale di rimborso
  • allegazione del piano stesso da parte del cliente
  • formula di calcolo relativa alla retrocessione del premio assicurativo non goduto già contenuta nel contratto di finanziamento
  • allegazione delle condizioni generali di polizza (contenenti la formula di calcolo e aventi data coerente con quella di stipula del prestito) da cui risulti la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente di averne ricevuto copia.

In altre parole, il criterio contrattuale è da ritenersi legittimo purché il criterio di calcolo sia chiarito ex ante al cliente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014), il quale, secondo la posizione condivisa tra i Collegi territoriali, si considera conosciuto ex ante quando, alternativamente:

  • il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta
  • il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa anche in assenza di richiamo al codice.

Peraltro, secondo il più recente orientamento condiviso tra i Collegi territoriali, affinché possa ritenersi effettivamente conoscibile ex ante il criterio contrattale di rimborso del premio assicurativo deve essere scrutinato dal Collegio decidente sotto il profilo della chiarezza e intellegibilità, avendo riguardo, ad esempio, al fatto che le formule ivi previste siano accompagnate da esempi o casi-tipo esplicativi.

Nel caso in cui il criterio negoziale risulti oscuro, il rimborso del premio dovrà avvenire secondo il criterio pro rata temporis.

Il Collegio rimettente, tuttavia, ha sostenuto che la chiarezza della clausola non sia rilevante ai fini della determinazione del criterio di rimborso, che dovrebbe avvenire sempre e comunque secondo i criteri legali, mettendo, quindi, in discussione l’orientamento dei Collegi territoriali secondo cui l’opacità del criterio contrattuale di rimborso del premio assicurativo dovrebbe comportare l’applicazione del criterio pro rata temporis.

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Il Collegio di coordinamento, invece, ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dai propri precedenti del 2016: nel caso di specie è totalmente precluso il sindacato delle condizioni generali di assicurazione, ed a tal fine richiama la decisione del Coll. coord., 11 novembre 2016, n. 10003, che, pur dopo aver sottolineato che “la mancata indicazione tout court di alcun criterio di calcolo, alternativo a quello pro rata temporis, pone un problema di trasparenza delle condizioni contrattuali e, in particolare, di quelle relative ad uno dei costi del contratto di finanziamento, così rientrando nei confini della competenza per materia propria dell’Arbitro“, ha espresso il principio secondo il quale “se il rapporto di accessorietà che può intercorrere, come nel caso in esame, tra un contratto di assicurazione ed un contratto di finanziamento consente al Collegio una valutazione di merito, per converso la circostanza che ai fini della risoluzione della controversia sia necessario “entrare nel merito dei contenuti di una clausola contrattuale di natura assicurativa” esclude la competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario“.



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