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Premi di risultato: confermata l’aliquota al 5% anche nel 2025 #finsubito prestito immediato


Sulla spinta della tassazione ridotta, continua ancora il trend di crescita della contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale) che prevede premi di risultato e produttività.

Secondo l’ultimo report pubblicato sul sito del Ministero del Ministero del Lavoro, alla data del 15 ottobre 2024, sono 17.955 i contratti attivi di secondo livello, aziendali o territoriali, depositati presso il repository del Ministero del Lavoro, che prevedono la corresponsione di premi al personale dipendente   in correlazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con un incremento del 19,6% rispetto alla stessa data del 2023. Dallo stesso report si evince come, con riferimento alla distribuzione geografica, gran parte della contrattazione di produttività sia concentrata nelle imprese del nord Italia (75%), e solo in via residuale (25%) interessi imprese localizzate nel centro sud del Paese. Secondo lo stesso report poi, beneficiano di premi di produttività oltre 4 milioni e 800mila lavoratori a cui è corrisposto, in media, un importo premiale annuo pari a 1.505,39 euro.

La conferma della detassazione

Sulla scorta di tali dati il Governo nella bozza di Legge di Bilancio conferma anche per il 2025 la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota di tassazione dei suddetti premi, come già previsto per il 2023 e per il 2024.

Il premio di risultato detassato si conferma quindi come un importante strumento per favorire la crescita dei livelli di produttività all’interno delle aziende, incrementando al contempo il potere d’acquisto della componente premiale del salario.

Il premio di risultato detassato è stato introdotto dall’art. 1, c. 182, Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), prevedendo la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva  delle ordinarie aliquote IRPEF e delle addizionali regionali e comunali (aliquota confermata al 5% anche per il 2025), entro il limite  di  importo non superiore  3.000  euro lordi, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità,  efficienza  ed  innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti dal decreto interministeriale del 20 marzo 2016 (emesso di concerto tra il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia e Finanze), nonché alle somme erogate  ai lavoratori sotto  forma  di  partecipazione agli utili dell’impresa, previsti da contratti collettivi di secondo livello aziendali o territoriali.

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Platea di destinatari

Il regime fiscale agevolato è riservato a tutti i datori di lavoro privati, anche in relazione ai premi erogati da datori di lavoro non imprenditori, nonché da esercenti arti e professioni. I lavoratori che possono beneficiare del particolare regime fiscale sono i titolari di reddito di lavoro dipendente che abbiano conseguito nell’anno precedente l’erogazione redditi di ammontare non superiore a euro 80.000 lordi (fiscali).

Somme che possono beneficiare della tassazione agevolata con imposta sostitutiva

L’imposta sostituiva, la cui aliquota, nella misura del 5%, rimane confermata anche per il 2025, potrà essere applicata in relazione ai premi di risultato di ammontare variabile erogati dai datori di lavoro al raggiungimento di obbiettivi incrementali di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. La struttura e le modalità di erogazione del premio, è rimessa alla contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale, dotata del requisito della rappresentatività comparata di cui all’art. 51 D.lgs. 81/2015.

È opportuno evidenziare come il requisito dell’incrementalità degli obiettivi aziendali (o di almeno uno di essi) rispetto al valore registrato in riferimento all’anno precedente ai fini dell’applicazione della detassazione, sia stato confermato a più riprese da prassi dell’Agenzia delle Entrate (in primis la Circ. AE 15 giugno 2016 n. 28/E e, da ultimo, la Risp. AE Interpello 5 marzo 2024 n. 59).

La partecipazione agli utili dell’impresa

Nell’ambito delle erogazioni con finalità premiale con accesso alla tassazione agevolata con imposta sostitutiva al 5%, da ricordare anche la partecipazione dei lavoratori agli utili (netti) di impresa, distribuiti ai sensi dall’art. 2102 c.c. come modalità di erogazione della retribuzione prevista dal libro V del Codice Civile (secondo il report del Ministero del Lavoro, al 16 ottobre 2024, sono 1.616 gli accordi collettivi premiali che prevedono una partecipazione all’utile d’impresa).

In tale fattispecie, come anche evidenziato dalla già richiamata Circ. AE 15 giugno 2016 n. 28/E, la possibilità di accedere al regime fiscale agevolato con l’applicazione dell’imposta sostituiva prescinde da qualsiasi valutazione in merito agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ma pur sempre nel rispetto dei parametri previsti per il premio di produttività, e cioè 3.000 euro come massimo importo detassabile ed il requisito reddituale in capo al lavoratore dipendente destinatario della misura (reddito anno precedente l’erogazione sotto forma di partecipazione agli utili inferiore a 80.000 euro).

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Esempi di impatto fiscale

Si prenda ad esempio un lavoratore dipendente (qualifica impiegato) di un’azienda PMI del settore metalmeccanico (15 – 50 dipendenti), con reddito lordo annuo pari a euro 35.000 lordi con aliquota media IRPEF pari al 24,5%.

Il datore di lavoro ha sottoscritto con le RSA/RSU presenti in azienda un accordo aziendale che al raggiungimento di determinati obbiettivi incrementali di produttività ed efficienza, prevede l’erogazione di un premio annuale lordo pari a euro 1.500,00.

Impatto fiscale del premio detassato

Premio lordo

Contributi Inps c/azienda (aliq. 29,06%)

Contribuzione Inps c/lavoratore (9,49%)

Imposta sostitutiva Irpef e addizionali (5%)

Premio netto

Costo aziendale premio

Euro 1.500,00

Euro 435,90

Euro 142,35

Euro 67,88

Euro 1.289,77

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Euro 1.935,90

Impatto fiscale del premio non detassato          

Premio lordo

Contributi Inps c/azienda (aliq. 29,06%)

Contribuzione Inps c/lavoratore (9,49%)

Imposta Irpef ordinaria (24,5%)

Premio netto

Costo aziendale premio

Euro 1.500,00

Euro 435,90

Euro 142,35

Euro 332,62

Euro 1.025,03

Euro 1.935,90

L’opzione di destinazione al welfare aziendale

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L’accordo aziendale che regolamenta il premio di risultato può prevedere l’opzione di destinare, in tutto o parte, il premio di risultato a misure o piani di welfare presenti e operativi in azienda. In conseguenza di tale opzione il lavoratore, può decidere che il premio di risultato conseguito, vada ad incrementare il credito welfare riconosciuto al lavoratore, per essere quindi goduto ed utilizzato sotto forma di beni e servizi o sotto forma di rimborso spese aventi finalità sociale. L’esercizio di tale opzione da parte del lavoratore sterilizza totalmente il prelievo, rendendo totalmente neutro ai fini fiscali e contributivi, il valore del premio di risultato per il quale si è scelta l’opzione di godimento sotto forma di credito welfare. L’opzione cosiddetta di “welfarizzazione” comporta dei vantaggi anche per il datore di lavoro, posto che il premio di risultato trasformato in welfare non costituisce imponibile previdenziale (salvo il caso di utilizzo del welfare per l’erogazione di contributi di assistenza sanitaria ad enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziali o contributi versati alla previdenza complementare, per i quali è previsto il versamento del contributo di solidarietà pari al 10%).

Premio di risultato con opzione welfare

Premio lordo

Contributi Inps c/azienda

Contribuzione Inps c/lavoratore

Imposta sostitutiva Irpef e addizionali (5%)

Credito welfare nelle disponibilità del lavoratore

Costo aziendale premio

Euro 1.500,00

Euro 1.500,00

Euro 1.500,00



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