novità su CPB, dichiarazione IVA ed esterometro

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Nel corso della videoconferenza Telefisco 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di presentazione della dichiarazione IVA in caso di apertura di una procedura di concordato preventivo.

E’ stato confermato che la dichiarazione IVA deve essere presentata in modo unitario, includendo sia le operazioni effettuate prima della data del decreto di ammissione al concordato, sia quelle successive. Questa indicazione è in linea con le istruzioni del modello IVA 2025, approvate con il provvedimento n. 9491/2025.

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La soluzione adottata dall’Agenzia delle Entrate è coerente con quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, del DPR n. 322/98, che distingue tra le operazioni registrate anteriormente e posteriormente alla dichiarazione di avvio della procedura solo nei casi di fallimento (ora liquidazione giudiziale) o di liquidazione coatta amministrativa. In tali situazioni, la norma stabilisce che la dichiarazione IVA sia presentata dai curatori o dai commissari liquidatori. Tuttavia, tale distinzione non è prevista in caso di ammissione al concordato preventivo, rendendo quindi necessaria una dichiarazione IVA unitaria per l’intero anno fiscale.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardanti i termini di invio dell’esterometro, ovvero la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, nel caso di acquisti di beni o servizi da soggetti passivi unionali. È stato specificato che, a differenza della normativa precedente, per le operazioni passive con soggetti stabiliti in un altro Stato UE, la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA non può più essere considerata come data di “ricevimento del documento”. La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Infine, è stato ribadito che non sono cambiate le modalità con cui il cedente deve fornire la prova dell’invio all’estero dei beni oggetto di cessione intracomunitaria. È ancora possibile avvalersi dei mezzi di prova individuati dalla precedente prassi dell’Agenzia, come indicato nella risposta a interpello n. 100/2019.

Telefisco 2025, altri chiarimenti in materia di CPB

Di seguito, una sintesi dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito al concordato preventivo biennale (CPB) durante la videoconferenza con la stampa del 5 febbraio 2025.

Cessazione del CPB in caso di successione o donazione d’azienda

  • La morte dell’imprenditore individuale è causa di cessazione del CPB, poiché gli eredi sono soggetti diversi dal contribuente originario.
  • La stessa regola vale per la donazione d’azienda.
  • Il conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale è già stato considerato causa di cessazione in precedenti chiarimenti (FAQ del 17 ottobre 2024).

Conferimento di partecipazioni e cessazione del CPB

  • Il conferimento di partecipazioni o crediti tra due società aderenti al CPB causa la cessazione per entrambe, senza distinzione tra impresa conferente e conferitaria.
  • Anche un aumento di capitale tramite conferimento in denaro comporta la cessazione dal CPB.

Cessione di un ramo d’azienda e CPB

  • La cessione di un ramo d’azienda, anche se di importanza marginale, comporta la cessazione del CPB.
  • L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la cessione di ramo d’azienda è assimilabile al conferimento e può alterare la capacità reddituale del contribuente.

Verifica fiscale e dichiarazione infedele

  • Se emerge un’infedele dichiarazione con ricavi non dichiarati inferiori al 30%, ma che avrebbero aumentato la proposta di CPB oltre il 30%, il concordato decade.
  • Le rettifiche dei dati ISA in sede di verifica fiscale che comportano la decadenza riguardano sia dati contabili che strutturali.

Integrazione volontaria e decadenza dal CPB

  • La regolarizzazione con ravvedimento operoso impedisce la decadenza del CPB solo per alcune violazioni specifiche (omessi versamenti, violazioni penali tributarie, errori rilevanti nei dati ISA).
  • La modifica della dichiarazione dei redditi che incide sul reddito concordato oltre il 30% non può essere sanata con il ravvedimento.

Proroga dei termini di accertamento per soggetti ISA e CPB

  • I termini di accertamento per i soggetti che hanno aderito al CPB e garantito la tracciabilità dei pagamenti (operazioni >500€) sono prorogati al 31 dicembre 2025.
  • Se il contribuente ha anche aderito al ravvedimento per gli anni 2018-2021, i termini di accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2027.

Cessazione del CPB per perdita del principale cliente

  • La perdita di un cliente principale, con conseguente riduzione del reddito superiore al 30%, non è considerata una “circostanza eccezionale” per la cessazione del CPB.
  • Le uniche “circostanze eccezionali” riconosciute sono eventi calamitosi, danni aziendali gravi, liquidazioni, affitto d’azienda o sospensione dell’attività.



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