Mancata comunicazione irregolarità OE: sì all’esclusione automatica

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La mancata comunicazione da parte dell’OE di una situazione di
irregolarità comporta la violazione dell’art. 96, comma 14, del
Codice dei Cotratti e ne giustifica l’esclusione
automatica, 
senza possibilità di sanare
successivamente la propria posizione.

Le possibili cause di esclusione preesistenti alla presentazione
dell’offerta vanno infatti dichiarate prima che sia trasmessa, in
modo da poterle eventualmente rimuovere e partecipare alla
procedura in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla SA.

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Comunicazione tardiva delle cause di esclusione: ok
all’esclusione automatica dell’OE

Sulla base di questi presupposti, il TAR Lazio,
con la sentenza del
3 febbraio 2025, n. 2329
, ha respinto il ricorso di
un’impresa che, inizialmente individuata come aggiuticataria di un
contratto di fornitura, era stata esclusa dalla SA per mancato
possesso del requisito di partecipazione di cui all’art. 94, comma
5, lett. b), d.lgs. 36/2023 (certificazione di cui all’articolo 17
della legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei
disabili).

Inoltre avrebbe comunicato tardivamente alla stazione appaltante
la situazione di irregolarità in cui versava, con conseguente
violazione dell’art. 96, comma 14, d.lgs. 36/2023, che pone a
carico dell’operatore economico l’obbligo di
comunicare
alla stazione appaltante la sussistenza
dei fatti e dei provvedimenti
che possono costituire
causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e
95.

Per altro, medesima non avrebbe adempiuto agli obblighi
assunzionali prima della presentazione dell’offerta e le successive
misure sarebbero tardive rispetto all’inottemperanza alla l. n.
68/99.

Esclusione automatica: legittima in carenza dei requisiti di
partecipazione

Il TAR ha ritenuto fondata l’esclusione della ricorrente sulla
base di queste motivazioni:

  • il mancato possesso, già alla data di presentazione
    dell’offerta, del requisito di partecipazione di cui all’art. 94,
    comma 5, lett. b), d.lgs. 36/2023 e il carattere intempestivo delle
    assunzioni disposte solo in seguito alla richiesta di chiarimenti
    formulata dalla stazione appaltante;
  • la mancata osservanza degli obblighi informativi di cui
    all’art. 96, comma 14, d.lgs. 36/2023.

In particolare, è stata ritenuta corretta la valutazione della
stazione appaltante in merito alla carenza del requisito di cui si
discute al momento di presentazione dell’offerta, né si può dire
che il ricorrente abbia rispettato la disciplina di cui all’art. 96
del d.lgs. 36/2023.

Il comma 3 della norma dispone che:

“Se la causa di esclusione si è verificata prima della
presentazione dell’offerta, l’operatore economico, contestualmente
all’offerta, la comunica alla stazione appaltante e,
alternativamente: a) comprova di avere adottato le misure di cui al
comma 6; b) comprova l’impossibilità di adottare tali misure prima
della presentazione dell’offerta e successivamente ottempera ai
sensi del comma 4”
.

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Il successivo comma 4, invocato dalla ricorrente, disciplina
invece l’ipotesi di sopravvenuta causa di esclusione.

Nel caso in esame la ricorrente non ha comunicato alla stazione
appaltante la causa di esclusione, data dal mancato adempimento
della convenzione e si è attivata soltanto dopo aver ricevuto la
richiesta di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, il cui
operato è pertanto immune da censure.

Escussione della garanzia provvisoria

Inoltre il TAR spiega che il conseguente trattenimento
automatico della garanzia fideiussoria prestata è
un effetto legale del provvedimento di esclusione che non necessita
pertanto di motivazione, venendo in rilievo un’attività vincolata
dell’Amministrazione.

Il comma 6 dell’art. 106 citato stabilisce che «la garanzia
copre
la mancata aggiudicazione dopo la proposta di
aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili
a ogni fatto riconducibile all’affidatario
».

Si tratta di una disposizione in parte innovativa rispetto alla
disciplina contenuta nell’art. 93, co. 6, d.lgs. 50/2016, che
delimitava l’ambito di operatività della garanzia al solo momento
successivo all’aggiudicazione.

La garanzia in esame persegue essenzialmente due finalità:

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  • garantire il rispetto delle regole di gara e la serietà
    dell’offerta presentata;
  • liquidare in via anticipata e forfettaria il danno subito
    dall’amministrazione aggiudicatrice per qualunque fatto
    riconducibile all’impresa, che abbia impedito la stipula del
    contratto.

Come specificato dall’Adunanza plenaria con la sentenza n.
7/2022, “nella fase fisiologica, la “fideiussione” assolve alla
sola funzione di consentire la serietà e l’affidabilità
dell’offerta, con obbligo dell’amministrazione di svincolare tale
garanzia al momento della sottoscrizione del contratto. Nella fase
patologica, la “fideiussione” consente all’amministrazione di
azionare il rimedio di adempimento dell’obbligo di pagamento della
somma predeterminata dalla legge con funzione compensativa dei
danni relativi alla fase procedimentale. L’operatività di entrambe
le forme di garanzia presuppone un “fatto” del debitore principale
che viola le regole di gara che comporta – a seguito
dell’eliminazione del riferimento al dolo e alla colpa grave da
parte del citato decreto legislativo n. 56 del 2017 – la
configurazione di un modello di responsabilità oggettiva, con
conseguente esclusione di responsabilità nei soli casi di
dimostrata assenza di un rapporto di causalità
”.

Va infine osservato che la Corte costituzionale ha smentito la
natura punitiva dell’incameramento della cauzione provvisoria:
dall’importo della garanzia provvisoria, dalla previsione di
forme alternative di costituzione (la cauzione o la fideiussione) e
dal regime delle riduzioni previste dal legislatore, dunque, può
ben desumersi l’assenza di quel connotato di speciale gravità,
necessario affinché la misura pregiudizievole possa essere
assimilata a una sanzione sostanzialmente penale
”.





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