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La norma dispone, in sostanza, la “libera compensabilità” delle perdite laddove dette operazioni si verifichino all’interno dello stesso gruppo, da intendersi quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 2 e comma 2 c.c. e in cui una società controlla l’altra o le altre società partecipanti o tutte le società partecipanti sono controllate dallo stesso soggetto.
Tale disapplicazione dei limiti opera esclusivamente per le perdite “infragruppo”, ossia conseguite in periodi d’imposta nei quali le società partecipanti erano già appartenenti allo stesso gruppo, nonché per quelle “omologate”, ossia conseguite in periodi antecedenti ma assoggettate al test di vitalità e al limite del patrimonio netto (contabile o reale) in occasione dell’acquisizione del controllo delle società che le hanno prodotte da parte di società del gruppo (art. 84 comma 3 del TUIR) o dell’acquisizione della ”eredità” delle perdite da parte di società del gruppo a seguito di operazioni di fusione o scissione (art. 172 comma 7 e 7-bis e art. 173 comma 10 del TUIR).
Per comprendere sommariamente il meccanismo si può ipotizzare la situazione della società A, la quale controlla la società B, senza perdite, a partire dall’anno 3; la società B consegue poi perdite nelle annualità 4 e 5, e le due società si fondono nell’anno 6.
In tal caso, le perdite conseguite da B negli anni 4 e 5 sono liberamente riportabili dalla società incorporante (sia essa A o B), senza l’assoggettamento ai limiti e condizioni di cui all’art. 172 comma 7 del TUIR, trattandosi di perdite “infragruppo” maturate in periodi di appartenenza al gruppo dei soggetti coinvolti.
Si ipotizzi invece la diversa casistica in cui nell’anno 3 la società A (facente parte di un gruppo) acquisisce il controllo della società B (esterna al gruppo e dotata di perdite fiscali); la società B non consegue perdite nelle annualità 4 e 5; la società A incorpora la società B nell’anno 6.
In questo caso, le perdite della società B, in quanto “omologate” in occasione del suo ingresso nel gruppo (nell’anno 3), sono quindi liberamente riportabili e compensabili all’atto della successiva operazione straordinaria (nell’anno 6).
Sono, invece, escluse dall’ambito della libera compensabilità le perdite “extragruppo”, conseguite in periodi d’imposta nei quali le società coinvolte dall’operazione non appartenevano al medesimo gruppo; nonché quelle “non omologate”, ossia realizzate da società precedentemente all’ingresso nel gruppo non sottoposte alle condizioni e limiti al momento dell’ingresso stesso: è il caso, ad esempio, di perdite relative a società di cui la nuova compagine sociale acquisisce il controllo per le quali non si sia verificato il cambiamento dell’attività di cui al citato art. 84 comma 3 del TUIR.La nuova disciplina demanda ad un decreto di attuazione l’individuazione di specifici criteri per la determinazione del periodo di appartenenza al gruppo di ciascuna società (“anzianità di gruppo”) nonché per la determinazione dell’“anzianità delle perdite”. Si precisa, in particolare, che le perdite assoggettate ai (nuovi) limiti si considerano conseguite all’atto dell’ingresso nel gruppo o all’atto in cui è effettuata la fusione o scissione: in sostanza, le perdite assumono l’anzianità del momento in cui sono sottoposte ai limiti (di vitalità e del Patrimonio netto). Si precisa, inoltre, che si considerano prioritariamente utilizzate le perdite conseguite nel periodo d’imposta meno recente.
Nel caso, poi, di perdite “miste” eccedenti il limite del Patrimonio netto, l’importo eccedente si considera formato prioritariamente dalle perdite antecedenti al gruppo e “non omologate”, determinando una corrispondente riduzione (in caso di incapienza) sino alla concorrenza delle stesse.
In base all’art. 15 comma 2 del DLgs. 192/2024, i nuovi regimi di compensazione e riporto delle perdite fiscali si applicano alle operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del decreto). Tuttavia, alle perdite (e alle eccedenze di interessi passivi e ACE) conseguiti sino al periodo d’imposta antecedente, non si applicano le suindicate disposizioni relative alle perdite infragruppo.
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