L’articolo 121, comma 3-ter, del Decreto Rilancio – decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che i c.d. soggetti qualificati (banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione) debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche” acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.
Per le rate dei crediti acquistate successivamente, la comunicazione è effettuata contestualmente all’accettazione della cessione.
La suddetta comunicazione deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Il richiamato comma 3-ter prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definiti le modalità di attuazione del medesimo comma e il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.
Definito il modello di comunicazione
Ciò premesso, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento Prot. n. 422331 del 21 novembre 2024, con il quale viene stabilito che la suddetta comunicazione debba essere inviata all’Agenzia:
a) dal 3 al 31 dicembre 2024, per le rate dei crediti già accettate;
b) a decorrere dal 3 dicembre 2024, in occasione dell’accettazione della cessione, per le rate dei crediti non ancora accettate o acquistate a partire da tale data.
La comunicazione è trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti, oppure, solo nel caso di cui al punto a), avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti. In alternativa, la comunicazione può essere inviata direttamente dal cessionario tramite flusso telematico, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 205147 del 29 luglio 2021, oppure, solo nel caso di cui al punto a), tramite posta elettronica certificata; con l’occasione, sono di conseguenza aggiornate anche le specifiche tecniche del suddetto flusso.
Nel caso in cui non venga effettuata la comunicazione di cui trattasi, le rate interessate sono ulteriormente ripartite in sei rate annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, la “Piattaforma cessione crediti” non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025 e le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati fino alla suddetta data del 7 gennaio 2025.
Le disposizioni di cui all’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 sono alternative a quelle di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
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