La segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro รจ uno strumento importantissimo per prevenire infortuni e garantire ambienti di lavoro sicuri. Il D.lgs. 81/08 stabilisce lโobbligo per i datori di lavoro di adottare una segnaletica chiara ed efficace per indicare pericoli, prescrizioni o divieti. In questo articolo analizziamo le tipologie di segnali, i colori normati e gli adempimenti in materia di informazione e formazione dei lavoratori.
Normativa per la segnaletica di sicurezza sul lavoro
Il Titolo V del D.Lgs. 81/08 dร attuazione alla direttiva 92/58/CEE, in materia di prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, che precedentemente non era stata riportata nel testo del D.Lgs. 626/94 ma era stata successivamente recepita in un autonomo testo di legge, il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.
Le disposizioni oggetto del decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo. Per tali contesti sono previsti decreti attuativi specifici. Di questi, ad oggi รจ stato emanato solo il Decreto interministeriale 4 marzo 2013, contenente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivitร lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
La segnaletica di sicurezza nel D.Lgs. 81/08: definizione
Lโart. 162 del D.Lgs. 81/2008 fornisce innanzitutto una definizione di segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da intendersi come: โsegnaletica che, riferita ad un oggetto, ad unโattivitร o ad una situazione determinata, fornisce unโindicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestualeโ.
La norma distingue e definisce anche i seguenti segnali di:
- divieto,
- avvertimento,
- prescrizione,
- salvataggio o di soccorso,
- informazione, gestuale, ecc.
Gli obblighi per il datore di lavoro
Lโart. 163 del D.Lgs. 81/08 prescrive che il datore di lavoro โ ove i risultati della valutazione stabiliscano che i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva โ debba fare ricorso alla segnaletica di sicurezza, che deve risultare conforme alle prescrizioni degli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 81/08.
Regolazione del traffico allโinterno dellโimpresa
Il comma 3, dellโart. 163, D.Lgs. 81/08, prescrive che il datore di lavoro, per regolare il traffico allโinterno dellโimpresa o dellโunitร produttiva, debba fare ricorso โ se del caso โ alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale e, comunque, fatto salvo quanto previsto nellโAllegato XXVIII che stabilisce dettagliatamente la tipologia dei segnali da apporre per gli ostacoli, i punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione.
Informazione e formazione di RLS e lavoratori
Lโart. 164 del D.Lgs. 81/08 stabilisce il diritto del RLS e dei lavoratori di essere informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata e di ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza.
I requisiti specifici della segnaletica di sicurezza
LโAllegato XXIV del D.Lgs. 81/08 indica i requisiti specifici della segnaletica di sicurezza, descrivendo le diverse possibili destinazioni dโuso.
In particolare, si definisce che esistono due tipologie di segnalazione ovvero:
- la segnalazione permanente: riguarda la segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo, o quella che serve ad indicare lโubicazione e lโidentificazione dei mezzi di salvataggio o di pronto soccorso, o del materiale e delle attrezzature antincendio; nonchรฉ quella presente su contenitori e tubazioni, o relativa a rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone, o alle vie di circolazione;
- la segnalazione occasionale: riguarda la segnaletica che viene utilizzata in caso di pericolo per richiamare le persone ad unโazione specifica (es. sgombero urgente); รจ effettuata attraverso segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.
ร necessario e importante valutare, qualora alcuni lavoratori presentino limitazioni delle capacitร uditive o visive (anche a causa dellโuso di dispositivi di protezione individuale come: otoprotettori, maschere ecc.), lโadozione di adeguate misure supplementari o sostitutive.
Colori segnaletica di sicurezza e significato
Il codice relativo ai colori della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro prevede quanto segue:
- rosso: il colore rosso corrisponde ai segnali di divieto, pericolo o allarme e indica materiali e attrezzature antincendio;
- giallo: il colore giallo รจ utilizzato per i segnali di avvertimento;
- azzurro: il colore azzurro รจ utilizzato per i segnali di prescrizione;
- verde: il colore verde รจ utilizzato per i segnali di salvataggio, di soccorso, o per indicare una Situazione di sicurezza.
Manutenzione e controllo della segnaletica
I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati, riparati e, ove necessario, sostituiti, affinchรฉ conservino le loro proprietร intrinseche o di funzionamento.
I cartelli segnaletici: forma, colore, pittogrammi
In merito ai cartelli segnaletici, la loro forma e il loro colore sono definiti al punto 3 dellโAllegato XXV del D.Lgs. 81/08, che per maggiore chiarezza, ne riporta i pittogrammi.
La norma consente di differire โleggermenteโ dalle figure riportate al citato punto 3 o di includere โ rispetto ad esse โ un maggior numero di particolari, purchรฉ il significato sia equivalente e non sia reso equivoco.
Quali sono le forme richieste per i cartelli di sicurezza?
Il codice relativo alle forme dei cartelli di sicurezza prevede quanto segue:
- Cartelli di divieto: forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).
- Cartelli di avvertimento: forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
- Cartelli di prescrizione: forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro (lโazzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
- Cartelli di salvataggio: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
- Cartelli per le attrezzature antincendio: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
Criteri di scelta e collocazione dei cartelli
In merito alle loro condizioni dโimpiego, si precisa che i cartelli vanno collocati โ in condizioni di buona illuminazione โ tenendo conto di eventuali ostacoli, ad unโaltezza e in una posizione appropriata rispetto allโangolo di visuale. In particolare dovranno essere posti allโingresso alla zona interessata, in caso di rischio generico, o nelle immediate adiacenze di un rischio specifico.
Le sanzioni correlate alle violazioni della disciplina della segnaletica di sicurezza sul lavoro
Lโart. 165 del D.Lgs. 81/2008 indica le sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti per le inadempienze alle specifiche disposizioni richiamate.
In particolare la normativa prevede:
- Lโarresto da 3 a 6 mesi o lโammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dellโobbligo di ricorrere alla segnaletica conforme alle prescrizioni di sicurezza indicate negli Allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 81/2008, ove necessaria in base ai risultati della valutazione dei rischi o per fornire, ove opportuno, indicazioni relative a determinate situazioni di rischio, nonchรฉ per regolare la circolazione interna allโimpresa o unitร produttiva (art. 163). La stessa sanzione si applica, ai sensi del comma 2 dellโart. 165 del D.Lgs. 81/2008, per la violazione di piรน precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza definiti dai medesimi allegati.
- Lโarresto da 2 a 4 mesi o lโammenda da 822,00 a 4.384,00 euro per non aver provveduto ad erogare la prevista informazione al RLS ed ai lavoratori sulle misure da adottare in merito alla segnaletica allโinterno dellโimpresa, ed una formazione adeguata ai lavoratori sotto forma di istruzioni precise sul significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica lโuso di gesti o di parole, nonchรฉ i comportamenti generali e specifici da seguire (art. 164).
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