Segnaletica Sicurezza sul lavoro: obblighi, norme e applicazione

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La segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro รจ uno strumento importantissimo per prevenire infortuni e garantire ambienti di lavoro sicuri. Il D.lgs. 81/08 stabilisce lโ€™obbligo per i datori di lavoro di adottare una segnaletica chiara ed efficace per indicare pericoli, prescrizioni o divieti. In questo articolo analizziamo le tipologie di segnali, i colori normati e gli adempimenti in materia di informazione e formazione dei lavoratori.

Normativa per la segnaletica di sicurezza sul lavoro

Il Titolo V del D.Lgs. 81/08 dร  attuazione alla direttiva 92/58/CEE, in materia di prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, che precedentemente non era stata riportata nel testo del D.Lgs. 626/94 ma era stata successivamente recepita in un autonomo testo di legge, il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.

Le disposizioni oggetto del decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo. Per tali contesti sono previsti decreti attuativi specifici. Di questi, ad oggi รจ stato emanato solo il Decreto interministeriale 4 marzo 2013, contenente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivitร  lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

La segnaletica di sicurezza nel D.Lgs. 81/08: definizione

Lโ€™art. 162 del D.Lgs. 81/2008 fornisce innanzitutto una definizione di segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da intendersi come: โ€œsegnaletica che, riferita ad un oggetto, ad unโ€™attivitร  o ad una situazione determinata, fornisce unโ€™indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestualeโ€.

La norma distingue e definisce anche i seguenti segnali di:

  • divieto,
  • avvertimento,
  • prescrizione,
  • salvataggio o di soccorso,
  • informazione, gestuale, ecc.

Gli obblighi per il datore di lavoro

Lโ€™art. 163 del D.Lgs. 81/08 prescrive che il datore di lavoro โ€“ ove i risultati della valutazione stabiliscano che i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva โ€“ debba fare ricorso alla segnaletica di sicurezza, che deve risultare conforme alle prescrizioni degli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 81/08.

Regolazione del traffico allโ€™interno dellโ€™impresa

Il comma 3, dellโ€™art. 163, D.Lgs. 81/08, prescrive che il datore di lavoro, per regolare il traffico allโ€™interno dellโ€™impresa o dellโ€™unitร  produttiva, debba fare ricorso โ€“ se del caso โ€“ alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale e, comunque, fatto salvo quanto previsto nellโ€™Allegato XXVIII che stabilisce dettagliatamente la tipologia dei segnali da apporre per gli ostacoli, i punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione.

Informazione e formazione di RLS e lavoratori

Lโ€™art. 164 del D.Lgs. 81/08 stabilisce il diritto del RLS e dei lavoratori di essere informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata e di ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza.

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I requisiti specifici della segnaletica di sicurezza

Lโ€™Allegato XXIV del D.Lgs. 81/08 indica i requisiti specifici della segnaletica di sicurezza, descrivendo le diverse possibili destinazioni dโ€™uso.

In particolare, si definisce che esistono due tipologie di segnalazione ovvero:

  • la segnalazione permanente: riguarda la segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo, o quella che serve ad indicare lโ€™ubicazione e lโ€™identificazione dei mezzi di salvataggio o di pronto soccorso, o del materiale e delle attrezzature antincendio; nonchรฉ quella presente su contenitori e tubazioni, o relativa a rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone, o alle vie di circolazione;
  • la segnalazione occasionale: riguarda la segnaletica che viene utilizzata in caso di pericolo per richiamare le persone ad unโ€™azione specifica (es. sgombero urgente); รจ effettuata attraverso segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.

รˆ necessario e importante valutare, qualora alcuni lavoratori presentino limitazioni delle capacitร  uditive o visive (anche a causa dellโ€™uso di dispositivi di protezione individuale come: otoprotettori, maschere ecc.), lโ€™adozione di adeguate misure supplementari o sostitutive.

Colori segnaletica di sicurezza e significato

Il codice relativo ai colori della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro prevede quanto segue:

  • rosso: il colore rosso corrisponde ai segnali di divieto, pericolo o allarme e indica materiali e attrezzature antincendio;
  • giallo: il colore giallo รจ utilizzato per i segnali di avvertimento;
  • azzurro: il colore azzurro รจ utilizzato per i segnali di prescrizione;
  • verde: il colore verde รจ utilizzato per i segnali di salvataggio, di soccorso, o per indicare una Situazione di sicurezza.

Manutenzione e controllo della segnaletica

I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati, riparati e, ove necessario, sostituiti, affinchรฉ conservino le loro proprietร  intrinseche o di funzionamento.

I cartelli segnaletici: forma, colore, pittogrammi

In merito ai cartelli segnaletici, la loro forma e il loro colore sono definiti al punto 3 dellโ€™Allegato XXV del D.Lgs. 81/08, che per maggiore chiarezza, ne riporta i pittogrammi.

La norma consente di differire โ€œleggermenteโ€ dalle figure riportate al citato punto 3 o di includere โ€“ rispetto ad esse โ€“ un maggior numero di particolari, purchรฉ il significato sia equivalente e non sia reso equivoco.

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Quali sono le forme richieste per i cartelli di sicurezza?

Il codice relativo alle forme dei cartelli di sicurezza prevede quanto segue:

  • Cartelli di divieto: forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).
  • Cartelli di avvertimento: forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
  • Cartelli di prescrizione: forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro (lโ€™azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
  • Cartelli di salvataggio: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
  • Cartelli per le attrezzature antincendio: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

Criteri di scelta e collocazione dei cartelli

In merito alle loro condizioni dโ€™impiego, si precisa che i cartelli vanno collocati โ€“ in condizioni di buona illuminazione โ€“ tenendo conto di eventuali ostacoli, ad unโ€™altezza e in una posizione appropriata rispetto allโ€™angolo di visuale. In particolare dovranno essere posti allโ€™ingresso alla zona interessata, in caso di rischio generico, o nelle immediate adiacenze di un rischio specifico.

Le sanzioni correlate alle violazioni della disciplina della segnaletica di sicurezza sul lavoro

Lโ€™art. 165 del D.Lgs. 81/2008 indica le sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti per le inadempienze alle specifiche disposizioni richiamate.

In particolare la normativa prevede:

  • Lโ€™arresto da 3 a 6 mesi o lโ€™ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dellโ€™obbligo di ricorrere alla segnaletica conforme alle prescrizioni di sicurezza indicate negli Allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 81/2008, ove necessaria in base ai risultati della valutazione dei rischi o per fornire, ove opportuno, indicazioni relative a determinate situazioni di rischio, nonchรฉ per regolare la circolazione interna allโ€™impresa o unitร  produttiva (art. 163). La stessa sanzione si applica, ai sensi del comma 2 dellโ€™art. 165 del D.Lgs. 81/2008, per la violazione di piรน precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza definiti dai medesimi allegati.
  • Lโ€™arresto da 2 a 4 mesi o lโ€™ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro per non aver provveduto ad erogare la prevista informazione al RLS ed ai lavoratori sulle misure da adottare in merito alla segnaletica allโ€™interno dellโ€™impresa, ed una formazione adeguata ai lavoratori sotto forma di istruzioni precise sul significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica lโ€™uso di gesti o di parole, nonchรฉ i comportamenti generali e specifici da seguire (art. 164).

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