Scarica Sentenza Tribunale di Avellino N.2155-2024
Nelle liti in materia di luce e gas il mancato avvio della conciliazione prima del giudizio non comporta in automatico l’improcedibilità della domanda
Luce e gas: la conciliazione non effettuata non implica automaticamente l’improcedibilità
Nelle dispute riguardanti i servizi di fornitura di energia elettrica e gas, il mancato tentativo di conciliazione non determina automaticamente l’improcedibilità della domanda. Il giudice ha la facoltà di sospendere il procedimento e stabilire un termine per permettere alle parti di adempiere a tale obbligo. Questo è stato chiarito dal Tribunale di Avellino nella sentenza n. 2155/2024.
Utente luce e gas: richiesta di restituzione somme indebite e risarcimento
Un cliente dei servizi luce e gas agisce ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. per ottenere la restituzione di somme versate indebitamente, chiedendo inoltre che la controparte sia condannata: al pagamento in suo favore della somma di 50 euro o altra cifra determinata dal giudice per ogni giorno di ritardo nell’attuazione del provvedimento; al risarcimento dei danni materiali e morali subiti a causa delle numerose richieste minacciose ed estorsive anche tramite WhatsApp per ottenere il pagamento di una fattura di circa 700 euro. La controparte, presentandosi in giudizio, solleva l’eccezione d’improcedibilità per l’assenza del tentativo obbligatorio di conciliazione e nel merito chiede il rigetto delle richieste avversarie.
Luce e gas: il tentativo obbligatorio non effettuato non rende la richiesta automaticamente improcedibile
Il giudice, nell’affrontare la questione preliminare dell’improcedibilità del ricorso, ricorda che le controversie nel settore del gas e dell’energia elettrica sono soggette all’obbligo del tentativo obbligatorio di conciliazione dal 1 gennaio 2017, pena l’improcedibilità della domanda. Dall’esame della normativa vigente emerge che: il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il servizio dedicato costituisce una condizione necessaria per procedere in giudizio secondo quanto stabilito dalla delibera 20972016/E/COM; la domanda di conciliazione deve essere presentata entro un anno dall’invio del reclamo preventivo all’operatore o gestore come indicato negli articoli 6.1 e 6.2 del Testo Integrato della Conciliazione. Premesso quanto sopra, il giudice osserva tuttavia che la mancata attuazione del tentativo previsto dal codice del consumo non porta realmente all’improcedibilità automatica della domanda. La giurisprudenza consolidata sostiene che il giudice possa concedere un termine per espletare il tentativo conciliatorio, in linea con quanto previsto per altri casi simili come la mediazione o la negoziazione assistita.
Conciliazione luce e gas: il giudice deve accordare un termine per avviarla
Su questo tema si sono espresse anche le Sezioni Unite della Cassazione n. 8241/2020 affermando che “il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall’art. 1 della .l n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda; ne consegue che, ove difetti tale adempimento, il giudizio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegua all’esito di esso, non potendosi definire, come nell’ipotesi dell’improponibilità, con una pronuncia in rito”.
Nel caso specifico, il giudice ha accertato che al consumatore era stato concesso tale termine, ma egli non ha provveduto né dimostrato di aver attivato la procedura conciliatoria. Pertanto, la condizione necessaria alla procedibilità non può considerarsi soddisfatta e dunque il ricorso risulta improcedibile.
Leggi anche questa sentenza che sulla questione è di avviso contrario: “Conciliazione bollette: senza tentativo scatta l’improcedibilità.”
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