Si modificano, grazie all’articolo 2, D.L. 167/2024, i requisiti che il lavoratore deve possedere per poter ricever l’erogazione una tantum, per l’anno 2024, di un’indennità di importo pari a 100 euro (c.d. “Bonus Natale”). Con questa novella la platea dei destinatari si allarga notevolmente e la spesa ora prevista si attesta a 224,7 milioni di euro ovvero più del doppio rispetto alla dotazione iniziale.
L’Agenzia delle Entrate, successivamente all’emanazione del D.L. 167/2024, fornisce, con la circolare 10 ottobre 2024, n. 19/E, le ultime indicazioni utili per i datore che, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad erogare il bonus.
Come detto si dispone con riguardo, in particolare, all’ambito soggettivo di applicazione della norma, un ampliamento della platea dei beneficiari. Infatti, ora il bonus spetta, fermi restando gli altri requisiti, al lavoratore dipendente che abbia almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, a carico. Si ricorda che sono considerati a carico i soggetti con un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro
Il bonus è, pertanto, erogato unitamente alla 13° mensilità al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
- abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato;
- abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, TUIR.
Con le nuove regole, quindi, il bonus è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico. I tecnici dell’Agenzia specificano che spetterà anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti dal TUIR (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico.
Pertanto, contrariamente alla formulazione previgente, ai fini della spettanza del bonus, non è più richiesto il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico.
Ne deriva, quindi, che il bonus in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Il D.L. 167/2024 introduce il nuovo comma 2-bis nell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, per effetto del quale si prevede che l’indennità in argomento «non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità».
Nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano:
- coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
- conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, L. 76/2016.
Si ricorda che si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Per quanto sopra ne consegue, per converso, che due lavoratori dipendenti genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.
Per quanto attiene agli adempimenti da porre in essere per ottenere il bonus in esame, il sostituto d’imposta pubblico o privato riconosce il bonus su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente.
Il lavoratore dipendente è tenuto, quindi, a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame. In particolare, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al nuovo comma 2-bis sopra descritto, il lavoratore dipendente, nell’attestazione da rilasciare al datore di lavoro, dichiara che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente (ai sensi della citata L. 76/2016) non sia beneficiario del bonus.
Resta fermo, in ogni caso, che il lavoratore può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
Si ricorda, inoltre, che, qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.
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