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Disegno di Legge Concorrenza, le novità per chi investe in start-up #finsubito prestito immediato – richiedi informazioni –


Il ddl concorrenza introduce novità importanti per le persone fisiche

Il ddl concorrenza approvato dalla Camera dei Deputati, pone rilevanti novità nel panorama delle persone fisiche che effettuano investimenti in start-up innovative, con importanti e nuove limitazioni da conoscere subito anche per poter pianificare gli investimenti ancora agevolabili al 31 dicembre 2024 e che non lo saranno più a far corso dall’anno 2025. Vi proponiamo un’anticipazione di Christian Dominici sul prossimo numero di Leasing Magazine.

I precedenti normativi

Incentivi all’investimento in start-up innovative (art. 29 del d.l. n. 179/2012)

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Nell’ambito delle misure volte a favorire la costituzione e la crescita di imprese innovative nel settore tecnologico, allo scopo di incentivare gli investimenti in una o più “start-up innovative”, l’art. 29 del d.l. n. 179/2012 aveva riconosciuto ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, la possibilità di attenuare il carico impositivo ovvero la tassazione Irpef/Ires.

In particolare, ai sensi dell’ art. 29, commi 3-bis e 7-bis del d.l. n. 179/2012 (entrambi inseriti dall’art. 1, comma 66 della legge n. 232/2016), per i soggetti irpef, a decorrere dall’anno 2017, la detrazione corrispondeva al 30 per cento dell’investimento e l’investimento massimo detraibile è stabilito nell’importo di 1.000.000 di euro.

A tale disposizione normativa è stata data attuazione con il D.M. 7 maggio 2019; focalizzando l’attenzione sui soggetti irpef, per effetto del citato regolamento:

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  • il beneficio consiste, come detto, in una detrazione del 30 per cento per conferimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a euro 1.000.000 (art. 4, comma 1);     
  • l’investimento deve essere “mantenuto” per almeno tre anni (art. 6, comma 1, lett. a);
  • se la detrazione è superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta dovuta per i periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo (art. 4, comma 4);
  • le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore ad euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa “finanziata” (art. 4, comma 7);
  • l’agevolazione non si applica ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa oggetto dell’investimento, ad eccezione degli “investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell’art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014” (art. 2, comma 3, lett. d).

“Aumento” dei benefici fiscali per le start-up innovative (art. 38, commi 7, 8 e 9 del d.l. n. 34/2020)

Nel periodo Covid, la normativa è stata ulteriormente modificata per effetto del d.l. n. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”), con i commi 7 e 8 dell’art. 38, il legislatore è intervenuto, rispettivamente, sulle agevolazioni in start-up innovative e in PMI innovative:

  • con riferimento alle agevolazioni per gli investimenti in start-up innovative, in particolare, il citato art. 38, comma 7 ha introdotto nel d.l. n. 179/2012, l’art. 29-bis, ha previsto un incentivo destinato soltanto ai soggetti passivi irpef, consistente in una detrazione dall’Irpef del 50 per cento degli investimenti – che non possono superare la soglia di euro 100.000 – nel capitale sociale di una o più start-up innovative, effettuati direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative;
  • il citato art. 34, comma 8, invece, ha inoltre introdotto nell’art. 4 del d.l. n. 3/2015 il comma 9-ter, prevedendo una detrazione dall’Irpef nella misura del 50 per cento degli investimenti – che non possono superare la soglia di euro 300.000 – nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative.

Tale “aumento” degli incentivi per le start up innovative, come previsto dallo stesso art. 38, comma 9 del d.l. n. 34/2020, è stato oggetto di concreta attuazione per effetto del decreto interministeriale MISE-MEF ovvero con il D.M. 28 dicembre 2020, e quindi come segue:

  • una detrazione del 50 per cento dell’investimento effettuato, che non può essere superiore a euro 100.000 in ciascun periodo d’imposta (art. 4, comma 2); quindi, la detrazione massima ammessa corrisponde ad euro 50.000;
  • è alternativo a quello previsto dal DM del 7 maggio 2019 e non è cumulabile per la medesima operazione finanziaria (art. 1, comma 5), ma è invece cumulabile sulla stessa startup innovativa, sullo stesso investitore e su operazioni successive di investimento nella medesima startup.

Di conseguenza, quindi, la normativa in vigore fino al 31 dicembre 2024, consente ai soggetti irpef che intendono investire in “start-up innovative”, due agevolazioni, definite dal D.M. 28 dicembre 2020 (art. 1, comma 5), alternative:

  • una detrazione irpef del 30 per cento dell’investimento fino ad un massimo di euro 1.000.000,00=, disciplinata dall’art. 29 del d.l. n. 179/2012 e relativo decreto di attuazione ex DM 7 maggio 2019;
  • una detrazione irpef del 50 per cento dell’investimento fino al un massimo di euro 100.0000,00=, introdotta dal c.d. “decreto rilancio” e disciplinata dall’art. 29-bis del citato d.l. n. 179/2012 e relativo decreto di attuazione ex DM 28 dicembre 2020;

Disegno di Legge Concorrenza: Le Novità per l’anno 2025 approvate dalla Camera dei Deputati

Le novità principali approvate riguardano le agevolazioni in regime “de minimis”, quelle cioè che non hanno bisogno della notifica alle UE ma prevedono un tetto per l’impresa destinataria (aiuti non oltre 300mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari). La detrazione fiscale per i contribuenti che investono in PMI innovative – categoria diversa dalle startup – si interromperanno a fine 2024. Ma modifiche molto rilevanti riguardano anche la sezione della startup innovative. Dal 2025 la detrazione in “de minimis” per le persone fisiche che investono in una startup innovativa salirà dal 50 al 65 per cento. Contemporaneamente, però, arriva una serie di vincoli. L’incentivo viene poi limitato entro il terzo anno di iscrizione.

La principale norma antielusiva introdotta

L’agevolazione non scatterà se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance oppure se il contribuente è anche fornitore di servizi alla startup per il fatturato superiore al 25% dell’investimento agevolabile. Gli stessi vincoli valgono per gli incentivi ordinari (non in “de minimis”) previsti, come alternativa, sotto forma di detrazione per le persone fisiche (30% dell’ammontare investito, fino a 1 milione) e deduzione dall’imponibile ires per le persone giuridiche (il 30% dell’investito, fino a 1,8 milioni). Inoltre, è introdotto un limite di concessione del beneficio: massimo cinque anni dalla data di iscrizione nel registro delle start-up innovative.

Più stringenti i requisiti per essere considerati Startup Innovativa – escluse le società di “consulenza innovativa”

Il testo inserisce tra le condizioni per il titolo di startup innovativa quella di non svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza. Non sono quindi più considerate innovative le attività di mera consulenza. Vengono poi introdotti nuovi requisiti per mantenere lo status di impresa innovativa dopo il triennio.

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Sempre più difficile – dal 2025 – mantenere lo status di startup innovativa

Il ddl Concorrenza introduce sei nuovi criteri introdotti per restare nel registro e bisognerà possedere almeno uno: incremento al 25% delle spese di ricerca e sviluppo; stipula di almeno un contratto di sperimentazione con Pa; aumento dei ricavi caratteristici o comunque individuati alla voce A1 del codice del conto economico superiore al 50% dal secondo al terzo anno; costruzione di riserva patrimoniale superiore a 50mila euro, attraverso un finanziamento convertendo, o aumento di capitale a sovrapprezzo che porti a una partecipazione di minoranza, da parte di un investitore terzo professionale, un incubatore o acceleratore certificato, un investitore vigilato, un business angel o attraverso equity crowfunding, più incremento del 20% della R&S; ottenimento di almeno di almeno un brevetto; trasformazione in spa. La norma consente, a determinate condizioni, di estendere da cinque a sette anni (e da cinque a nove per il passaggio alla fase di “scaleup”) la permanenza nel registro e dispone, infine, introduce un regime transitorio per le startup già iscritte che avranno al massimo un anno e quindi fino al 31.12.2025 per acquisire i nuovi requisiti.

Riteniamo le modifiche normative introdotte giuste ed in linea con il principio di finanziare le vere start-up innovative, anche se dal 2025 sarà sempre più difficile mantenere lo status di innovatività e consigliamo quindi di effettuare, qualora possibile, gli investimenti in start-up innovative target entro il corrente anno 2024.

Christian Dominici



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