Dallo scorso 1° febbraio, è possibile presentare il modello di dichiarazione IVA 2025 riferito all’annualità 2024. Il termine ultimo per la presentazione è, invece, il 30 aprile 2025, ai sensi dell’art. 8 del DPR 322/98.
Per i soggetti passivi che, stando alle risultanze del modello, maturano un credito in termini di IVA, può rivelarsi conveniente trasmettere la dichiarazione già nelle prime settimane in cui è possibile farlo, al fine di rendere più tempestiva la domanda di rimborso.
In tema di rimborsi IVA, un particolare beneficio è stato attribuito, per effetto dell’art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024, ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025, accettando la proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate.
Per i periodi d’imposta oggetto del concordato (incluso, dunque, il 2024), tali soggetti possono fruire di un limite più elevato per chiedere a rimborso l’eccedenza di credito IVA, nonché per compensarla “orizzontalmente”, senza l’obbligo del visto di conformità.
Sul piano operativo, sono eseguiti senza l’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa dell’organo di revisione contabile), entro il più elevato ammontare di 70.000 euro annui:
– il rimborso del credito IVA annuale, come disposto dall’art. 30 del DPR 633/72 (il cui limite ordinario è pari a 30.000 euro annui);
– la compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale, a norma dell’art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97 (il cui limite ordinario è di 5.000 euro annui).
Nel caso delle istanze di rimborso IVA, l’importo più elevato per chi aderisce al concordato opera anche ai fini dell’esonero dalla prestazione della garanzia patrimoniale, obbligatoria – al di sotto della soglia – per i soggetti la cui attività è ritenuta fiscalmente “a rischio” ai sensi dell’art. 38-bis comma 4 del DPR 633/72 (es. esercizio dell’attività da meno di due anni, escluse le start up innovative), in alternativa all’apposizione del visto di conformità.
Nelle istruzioni del modello IVA 2025, riferite alla “Firma della dichiarazione” del Frontespizio, è stato precisato che sono tenuti a barrare la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” anche i soggetti passivi che hanno aderito al concordato preventivo biennale, in quanto beneficiari del descritto esonero ex art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024.
La citata disposizione agevolativa, relativa al concordato preventivo biennale, fa rinvio al regime premiale già adottato per i soggetti che soddisfano i requisiti ISA, determinati annualmente, secondo l’art. 9-bis comma 11 lett. a) e b) del DL 50/2017.
Per effetto del DLgs. 1/2024 (c.d. decreto “Adempimenti”), la soglia in base alla quale i soggetti che conseguono un determinato punteggio ISA sono esonerati dall’apposizione del visto è stata innalzata a 70.000 euro annui, in luogo dei precedenti 50.000.
Come confermato dalla circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 18/2024 (§ 2.5), per chi ha aderito al concordato, il limite per l’esclusione dal visto è sempre quello più elevato (70.000 euro annui), indicato nella disposizione di riferimento.
Diversamente, per i soggetti estranei al concordato preventivo biennale, a seconda del diverso livello di affidabilità ISA ottenuto, l’esonero dal visto di conformità è graduato, in relazione al vecchio limite di 50.000 ovvero al nuovo limite pari a 70.000 euro annui.
Sulla base del provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 205127/2024 (§ 3), per quanto concerne l’istanza di rimborso del credito IVA maturato per il 2024 (o per quello relativo ai primi tre trimestri del 2025), l’esonero dall’apposizione del visto (o dalla sottoscrizione alternativa) opera, infatti, per i crediti IVA di importo non superiore a:
– 70.000 euro annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 9 (su una scala di 10) per l’anno 2023, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2022 e 2023;
– 50.000 euro annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 ma inferiore a 9 (su una scala di 10) per l’anno 2023, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2022 e 2023.
Garanzia esclusa per i curatori fallimentari
Sono previste ulteriori fattispecie nelle quali, ai fini della domanda di rimborso, non è richiesta la prestazione della garanzia patrimoniale ex art. 38-bis comma 4 del DPR 633/72, a prescindere dall’importo del rimborso.
Si tratta delle istanze di rimborso presentate:
– dai curatori della liquidazione giudiziale (o curatori fallimentari) e dai commissari liquidatori;
– dalle società di gestione del risparmio individuate dall’art. 8 del DL 351/2001;
– dai soggetti passivi che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 ss. del DLgs. 128/2015.
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