La domanda di ammissione allo stato passivo del credito assistito da prelazione ipotecaria cristallizza, sin dalla data della proposizione, e con effetto permanente, l’efficacia dell’iscrizione, che resta indiscussa ed indiscutibile sino alla fase della distribuzione dell’attivo nella quale la prelazione si realizza.
Cass., Sez. I, 11 ottobre 2024, n. 26591
Il provvedimento oggi in commento, ottenuto nell’ambito di un giudizio seguito dallo Studio, affronta il tema della validità ed efficacia dell’ipoteca nel corso della procedura fallimentare (oggi liquidazione giudiziale).
Nel caso di specie, nell’ambito della verifica crediti, il Giudice Delegato aveva disposto l’esclusione del credito ipotecario della banca, rilevando l’ultratardività della domanda, presentata senza giustificazione del ritardo.
In sede di opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Monza riteneva non imputabile il ritardo nella presentazione della domanda alla creditrice, in considerazione del mancato invio da parte del Curatore della comunicazione ai sensi dell’art. 92 l.f.
Tuttavia, l’opposizione veniva accolta solo parzialmente, in quanto il Collegio riteneva di dover ammettere il credito in via chirografaria, osservando come, non essendo stata rinnovata l’iscrizione ipotecaria (iscritta il 28.03.2002) nel ventennio, la stessa, alla data della presentazione del ricorso in opposizione allo stato passivo (avvenuto il 12.05.2022), avesse perso efficacia.
Ricorrendo in Cassazione, la banca ricordava come la garanzia ipotecaria dovesse sussistere alla data di invio della domanda di ammissione e non al momento del deposito dell’opposizione allo stato passivo. Ciò in quanto il creditore fa valere la preferenza discendente dal diritto d’ipoteca e dall’accensione della garanzia, secondo la regola del concorso, unicamente attraverso la domanda d’ammissione allo stato passivo, unica iniziativa processuale in senso lato di cui esso dispone.
La Cassazione ha illustrato come “la domanda di ammissione allo stato passivo del credito assistito da prelazione ipotecaria cristallizza, sin dalla data della proposizione, e con effetto permanente, l’efficacia dell’iscrizione, che resta indiscussa ed indiscutibile sino alla fase della distribuzione dell’attivo nella quale la prelazione si realizza”. Infatti, “la vendita, in sede fallimentare, è disposta su iniziativa del curatore e la garanzia, perciò, non si concretizza con essa ma nella partecipazione al concorso con la preferenza scaturente dalla prelazione. Alla data della domanda, sia essa tempestiva o tardiva, l’iscrizione non deve aver superato il ventennio, e, se così è, la sua efficacia permane per tutta la durata della procedura.”.
La Corte ricorda come, peraltro, il Tribunale avesse espressamente accertato che alla data di presentazione della domanda di ammissione, l’ipoteca fosse valida ed efficace, non essendo ancora decorsi venti anni dalla sua iscrizione. Ciò determina un effetto interruttivo permanente della prescrizione fino alla data del provvedimento di chiusura della procedura concorsuale.
In conclusione, la Suprema Corte, accogliendo tutti i motivi di ricorso della Banca, ha cassato con rinvio il decreto del Tribunale di Monza.
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