L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha emesso un’importante delibera per chiarire le restrizioni applicabili alle nomine esterne per i responsabili a capo dell’Area tecnica dei Comuni.
La questione nasce da un caso specifico riguardante un Comune calabrese, dove un architetto con precedenti collaborazioni tecniche per l’ente risultava successivamente designato come Responsabile dell’Area tecnica con un contratto a tempo determinato.
Il contesto e l’intervento dell’Anac
L’architetto in questione aveva svolto attività professionali per il Comune, sia come collaboratore interno per circa due anni sia come libero professionista per incarichi mirati. La nomina del professionista a capo dell’Area tecnica ha sollevato dubbi di compatibilità normativa, portando l’Anac a intervenire con la Delibera n. 490 del 23 ottobre 2024.
L’Autorità ha evidenziato che tale incarico, riguardando la stessa area amministrativa in cui il professionista aveva precedentemente operato, risultava incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013. Tale norma mira a garantire l’imparzialità della funzione pubblica, vietando il conferimento di incarichi dirigenziali a chi, negli anni immediatamente precedenti, abbia svolto attività per l’ente che assegna l’incarico.
La normativa di riferimento
Secondo la legge in vigore al momento della nomina, coloro che nei due anni precedenti abbiano avuto rapporti lavorativi o professionali con l’ente pubblico non possono ricoprire incarichi dirigenziali nella stessa area in cui hanno operato. Queste restrizioni si applicano per salvaguardare la trasparenza e prevenire potenziali conflitti di interesse.
Con l’entrata in vigore della legge n. 21 del 2024, il periodo di “raffreddamento” richiesto è stato ridotto da due anni a uno, ma ciò non ha cambiato la sostanza del divieto applicabile al caso analizzato.
Nomine esterne nei Comuni: i limiti per i responsabili dell’Area tecnica secondo l’Anac
L’Anac, esaminando la vicenda, ha evidenziato che il legame tra l’architetto e il Comune era caratterizzato da una collaborazione continuativa e strutturata nel tempo. Questo rapporto, avviato ben prima della nomina a Responsabile dell’Area tecnica, comprendeva incarichi professionali significativi, sia come collaboratore interno dell’Ufficio tecnico sia come libero professionista impegnato in specifici progetti commissionati dall’ente.
La natura di questa relazione lavorativa è stata considerata determinante nell’analisi condotta dall’Anac, poiché il decreto legislativo n. 39/2013 vieta la designazione di incarichi dirigenziali a coloro che, negli anni precedenti, abbiano già svolto attività retribuite per lo stesso ente pubblico in settori regolati o finanziati dallo stesso. In questo caso, il coinvolgimento dell’architetto nella medesima area amministrativa prima della nomina ha compromesso il principio di imparzialità che la norma intende tutelare. Affidare un incarico dirigenziale a un soggetto che ha già collaborato strettamente con l’ente potrebbe, infatti, compromettere la credibilità dell’istituzione, anche qualora non vi fosse una violazione formale delle norme.
Questo principio è particolarmente rilevante nelle amministrazioni locali, dove la vicinanza tra dirigenti e territori di riferimento rende ancora più importante assicurare la totale trasparenza nella selezione dei responsabili. Per questo motivo, l’Anac ha ribadito l’importanza di rispettare rigorosamente i periodi di “raffreddamento” previsti dalla legge.
Il testo della delibera
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