La società, alla data di liquidazione, risulta titolare presso la Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate di diversi crediti di imposta relativi ai contributi ed agevolazioni previsti dagli artt. 119 e 121 DL 34/2020 (Decreto Rilancio). La stessa risulta, altresì, avere debiti erariali scaduti per oltre 644.000 euro, di cui IRES, IRAP e IVA, unitamente ad ulteriori debiti erariali dovuti per il 2023, nonché destinataria di cartelle/avvisi emessi dall’Agenzia delle entrate Riscossione.
L’istante sta valutando di cedere a terzi i predetti crediti di imposta tramite procedure competitive, previa autorizzazione da parte degli organi della procedura, per poi ripartire il ricavato tra tutti i creditori nel rispetto della par condicio creditorum e delle cause legittime di prelazione previste dal Codice Civile.
L’incertezza giuridica sollevata dall’istante riguarda la natura dei crediti, che se giuridicamente qualificabili quali crediti verso l’Erario, incontrerebbero un duplice ostacolo rappresentato:
- dall’art. 119-ter c. 3-bis DL 34/2020, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali l’utilizzabilità in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/97, dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi;
- dal Codice della Crisi dell’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019 che, all’art. 155, riproponendo la formulazione del vecchio art. 56 della legge fallimentare, consente in linea generale ai terzi di compensare i propri debiti verso il debitore assoggettato a liquidazione giudiziale con i crediti, ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale.
Ad avviso dell’istante, l’Agenzia delle Entrate potrebbe, pertanto, bloccare la cessione a terzi dei predetti crediti d’imposta opponendo la compensazione con i maggiori debiti fiscali della società.
Affinché la compensazione operi, è necessario che i rispettivi crediti siano omogenei, nel senso che possono essere compensati soltanto crediti della stessa specie (es: obbligazioni pecuniarie, obbligazioni aventi ad oggetto la consegna di una certa quantità di cose fungibili o di uno specifico bene), liquidi, ossia certi nel loro ammontare requisito, tuttavia, che non deve necessariamente, preesistere rispetto all’apertura della procedura, potendo sussistere al momento della pronuncia della compensazione, ovvero quando la compensazione viene eccepita ed esigibili, ovvero non sottoposti a termini o condizioni.
Diversamente da quanto ipotizzato dall’istante, dunque, nel caso di specie prevale la ”norma speciale” contenuta nell’articolo 155 del Codice della Crisi d’Impresa indipendentemente dalla natura dei crediti vantati essendo prioritaria, in tale circostanza, l’esigenza di garantire un incasso certo, sia pure mediante compensazione anche con crediti agevolativi, a fronte del rischio di un pagamento ”falcidiato” all’esito della procedura.
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