Il Bonus Natale di dicembre 2024 interessa anche i datori di lavoro, perché sono proprio loro a pagarlo ai dipendenti. O meglio, lo anticipano in busta paga. Da mettere in chiaro quindi che non l’azienda non perde soldi, semplicemente li anticipa, salvo poi recuperarli in seguito. Questo vale solo se il datore di lavoro funge anche da sostituto d’imposta per il lavoratore.
L’indennità una tantum, introdotta dall’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, ammonta a 100 euro, ed è destinata ai lavoratori dipendenti che soddisfano specifici requisiti economici e familiari. Questa misura rappresenta un adempimento importante per i datori di lavoro, che sono chiamati a gestire il pagamento e il recupero del bonus seguendo le indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10 ottobre 2024.
La corretta gestione e gli adempimenti da effettuare in questa cornice sono stati indicati in questa circolare, che dà precise informazioni ai datori su come agire per il pagamento dell’indennità natalizia di 100 euro, a chi ne ha diritto.
Chi paga il Bonus Natale 2024
Il Bonus Natale è erogato dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta. È riconosciuto automaticamente a quei dipendenti che:
- hanno un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- presentano almeno un figlio fiscalmente a carico;
- hanno un’imposta lorda, calcolata sui redditi di lavoro dipendente, superiore alla detrazione spettante per lavoro dipendente.
La somma non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed è proporzionata ai giorni di lavoro effettivo svolti dal dipendente nel 2024.
Leggi anche > Il Bonus Natale viene tassato? Le FAQ su importi, esenzione Irpef e ISEE
Come viene pagato il Bonus Natale 2024
Il bonus deve essere corrisposto in busta paga, insieme alla tredicesima di dicembre 2024. La procedura di erogazione prevede i seguenti passaggi:
- richiesta del lavoratore. Il dipendente deve fornire una autodichiarazione, che attesti il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione deve includere il codice fiscale dei familiari a carico.
- verifica da parte del datore di lavoro. Il datore deve accertare la spettanza del bonus sulla base dei dati forniti dal lavoratore e delle eventuali certificazioni uniche dei precedenti datori di lavoro (nel caso di più rapporti di lavoro nel 2024).
- accredito del bonus. Una volta completate le verifiche, il bonus viene incluso nella busta paga insieme alla tredicesima.
E’ tutto spiegato al punto 2 della circolare operativa 19/E, dove si evidenzia che il sostituto d’imposta pubblico o privato, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.
Bonus Natale: cosa deve fare il datore di lavoro
Il datore di lavoro deve seguire scrupolosamente la procedura indicata dalla normativa. Ecco gli step principali:
1. Raccogliere le dichiarazioni sostitutive
Ogni dipendente avente diritto deve presentare una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, in cui attesta la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari: l’autodichiarazione del bonus Natale. Il datore di lavoro deve conservare questa documentazione per eventuali controlli.
2. Verificare la spettanza del bonus
Il datore deve accertare la coerenza dei dati forniti dal dipendente con la normativa e, nel caso di più rapporti di lavoro, verificare le certificazioni uniche per calcolare correttamente il periodo di lavoro e il reddito complessivo.
3. Calcolare l’importo spettante
Il bonus è proporzionato ai giorni lavorativi effettuati dal dipendente nel 2024. Il datore deve assicurarsi che il calcolo sia conforme alla normativa, considerando eventuali periodi di assenza o contratti part-time.
4. Erogare il bonus
Il pagamento deve avvenire entro dicembre, unitamente alla busta paga della tredicesima mensilità.
5. Registrare il pagamento
L’erogazione del bonus deve essere riportata nel Libro Unico del Lavoro (LUL), come previsto dalla normativa vigente.
Bonus Natale dicembre 2024: come recuperare le somme versate
Il datore di lavoro può recuperare l’importo anticipato per il Bonus Natale tramite compensazione fiscale. Questo processo avviene seguendo le modalità indicate nella circolare n. 19/E:
- compensazione con F24. L’importo erogato può essere recuperato sotto forma di credito utilizzabile per compensare altri debiti tributari o contributivi tramite il modello F24.
- codice tributo dedicato. L’Agenzia delle entrate ha previsto l’istituzione di un apposito codice tributo per facilitare la compensazione. Questo codice deve essere utilizzato a partire dal giorno successivo all’erogazione del bonus.
- conguaglio finale. Durante la fase di conguaglio, il datore di lavoro deve verificare che il bonus sia stato effettivamente spettante al dipendente. In caso contrario, deve recuperare l’importo indebitamente corrisposto.
I codici tributo del Bonus Natale 2024
Quali sono i codici tributo che deve indicare il datore di lavoro? Con risoluzione 54 E del 13 novembre 2024, l’agenzia delle entrate ha comunicato l’istituzione dei codici tributo del Bonus Natale, per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, del credito maturato con il pagamento dell’indennità, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP). Eccoli:
- per il Modello F24 datori di lavoro privati: codice tributo 1703, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto;
- per il Modello F24 Enti pubblici: codice tributo 174E, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113.
In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento B” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.
Bonus erogato per errore
Nel caso in cui il bonus risulti non spettante (ad esempio, per dichiarazioni errate o non veritiere da parte del dipendente), il datore di lavoro deve agire come segue:
- recupero diretto dall’importo netto. Se possibile, l’importo viene trattenuto dal dipendente in sede di conguaglio.
- rettifica nella dichiarazione dei redditi. Se non è possibile recuperare direttamente il bonus, l’importo sarà rettificato nella dichiarazione dei redditi del dipendente.
Il datore di lavoro non è quindi responsabile di eventuali errori, omissioni o false dichiarazioni rilasciate dal dipendente. Sarà esclusivamente quest’ultimo chiamato a risponderne.
Tuttavia, è obbligato a verificare la completezza della documentazione presentata e a conservare le dichiarazioni sostitutive, come specificato nella circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024.
Al datore di lavoro viene in pratica richiesto di svolgere solo alcune azioni:
- raccogliere e conservare la documentazione fornita dal dipendente;
- non è richiesto al datore di lavoro di verificare nel dettaglio la veridicità delle autodichiarazioni (ad esempio, redditi dichiarati o stato familiare), ma solo di verificare che le dichiarazioni siano formalmente corrette e complete.
- in caso di incongruenze riscontrate in sede di conguaglio fiscale, è il dipendente a dover restituire eventuali somme indebitamente percepite tramite la propria dichiarazione dei redditi.
Dipendente con più datori di lavoro
Cosa succede se il dipendente beneficiario del bonus lavora per più aziende? Anche qui interviene la circolare Entrate, spiegando che se nel 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
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