Transizione 5.0: come fare il calcolo energetico semplificato?

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Il MIMIT ha aggiornato la sezione dedicata alla Transizione 5.0 specificando che รจ disponibile per il download la versione aggiornata in data 21 febbraio 2025ย delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0, concernenti le caratteristiche generali del Piano, la procedura per lโ€™accesso allโ€™agevolazione, i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, il calcolo del risparmio energetico, la determinazione dellโ€™importo del credito dโ€™imposta, gli impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la formazione, la cumulabilitร  delle agevolazioni, i controlli e le verifiche.

Viene evidenzaito che lโ€™aggiornamento riguarda:

  • L’introduzione del nuovo capitolo “Procedura semplificata (comma 9-bis dell’art. 38)” con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalitร  di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
  • La pubblicazione delle FAQ n. 2.17 relativa alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio;
  • La pubblicazione della FAQ n. 2.18, concernente la validitร  degli attestati di conformitร /perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
  • La pubblicazione delle FAQ n. 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
  • La revisione completa della sezione sulla cumulabilitร  delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novitร  introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
  • La modifica della FAQ n. 10.1, concernente lโ€™aggiornamento dellโ€™interpretazione riguardante lโ€™eccezione riportata allโ€™articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attivitร  nel cui processo produttivo viene generata unโ€™elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno allโ€™ambiente.

1) Transizione 5.0: come fare il calcolo energetico semplificato?

Nell’ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese, particolare rilevanza assume quanto disposto dal comma 9-bis in materia di verifica della riduzione dei consumi energetici.

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La disposizione, inserita dalla legge di bilancio 2025, introduce un importante elemento di snellimento procedurale: pur mantenendo l’obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, si consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata giร  esistente,ย come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute.ย 

Questo approccio elimina la necessitร  di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l’accesso al beneficio.

In particolare, veniva domandatoย in che modo le imprese possono dimostrare ilย โ€œmiglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassiโ€?
La replica chiarisce che il miglioramento dell’eicienza energetica puรฒ essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale, quali, a titolo esemplificativo:

  • a) dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti:
    • la conformitร  del bene agli standard della serie ISO 14955 o ISO 12759;
    • ย la conformitร  del bene agli standard delle serie IEC 61800 o IEC 60034;
    • ย la conformitร  del bene agli standard della serie EN 50598;
    • ย utilizzo di componenti conformi ai regolamenti UE specifici (fra i quali, ad esempio, i regolamenti UE: 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, UE 2019/2018, 2016/2281) in sostituzione di analoghe unitร ,
      anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito;
  • b) report di prova prodotti dal costruttore secondo lโ€™articolo 9 della ISO 14955-2;
  • c) certificati di audit condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di eicienza energetica piรน aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.

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