La giurisprudenza in merito all’installazione degli impianti fotovoltaici sta vivendo un certo fermento, anche per via della loro crescente diffusione. Nonostante la liberalizzazione del fotovoltaico in edilizia libera (articolo 9 del “Decreto Energia” D.L. n. 17/2022), ci sono ancora difficoltà interpretative nel determinare quando serva il permesso a costruire e quando sia superfluo.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha fornito indicazioni rilevanti sul tema, delimitando i casi in cui tali interventi sono esenti da permessi edilizi. Il Consiglio di Stato si concentra, in modo particolare, sul fotovoltaico installato su strutture appositamente realizzate, come i porticati.
Ecco i dettagli della sentenza.
Fotovoltaico in edilizia libera, cosa prevede il Decreto Energia
L’installazione di impianti fotovoltaici in maniera agevolata trova le basi nel Decreto Energia (DL 17/2022) che ha inserito questo intervento tra le opere di manutenzione ordinaria sugli edifici esistenti in “edilizia libera”.
Vale a dire che l’installazione del fotovoltaico, fino ad una potenza massima di 200 kW, non richiede permessi o autorizzazioni particolari.
La norma, tuttavia, non ammette deroghe indiscriminate alle disposizioni del Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001), come ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 8113/2024.
Fotovoltaico sul portico: la sentenza in esame
Il caso in esame riguarda un’attività di ristorazione della Lombardia. Il gestore del locale aveva realizzato un portico leggero per sostenere l’impianto fotovoltaico, sostenendo che, trattandosi di una struttura funzionale all’installazione, non fosse necessaria alcuna autorizzazione o permesso a costruire. Di diverso parere il Comune, il quale aveva ordinato la demolizione dell’opera, considerata abusiva.
Il caso è arrivato al Tar Lombardia e successivamente al Consiglio di Stato il quale ha confermato la tesi sostenuta dal Comune. I giudici hanno stabilito che nel caso di specie il gestore avesse realizzato una “nuova costruzione” con ampliamento della superficie e del volume dell’edificio. Dunque, nonostante il portico fosse funzionale a sorreggere il fotovoltaico, l’opera è stata considerata abusiva per mancanza delle autorizzazioni necessarie.
In conclusione, la sentenza n.8113/2024 del Consiglio di Stato stabilisce che la realizzazione di un portico – anche se “leggero” e connesso all’impianto fotovoltaico – non rientri tra le opere liberalizzate dal Decreto Energia. Dunque è necessario il permesso a costruire, essendo l’intervento non incluso tra le opere in “edilizia libera”.
Il portico di cui si parla ha avuto quale effetto (e risultato) primario, quello di ampliare la superficie (ed il volume) del locale destinato a pubblico esercizio, viceversa la dichiarata funzione di sostegno ai pannelli fotovoltaici rappresenta, al più, un effetto indiretto ed accessorio dell’innesto, con conseguente non applicabilità della disciplina di cui al citato D.L. n. 17/2022.
Confermato l’ordine di demolizione
Chiariti i confini del fotovoltaico in edilizia libera, la sentenza del Consiglio di Stato ha confermato l’ordine di demolizione del portico realizzato dal gestore del ristorante, come sostenuto dal Comune. Di fatto la liberalizzazione prevista dal Decreto Energia non si estende alle opere che alterano la consistenza edilizia dell’immobile.
In quali casi il fotovoltaico rientra nell’edilizia libera
Nell’argomentare la sentenza, il Consiglio di Stato chiarisce limiti e confini della liberalizzazione prevista dal Decreto Energia. L’edilizia libera si applica soltanto se l’impianto fotovoltaico viene installato su edifici esistenti. Al contrario sono esclusi dall’edilizia libera gli impianti che richiedono nuove edificazioni, anche se realizzate con materiali leggeri o tecniche semplificate (come il portico oggetto della sentenza).
E dunque la semplificazione normativa del Decreto Energia non deve intendersi come un’esenzione generale dai requisiti urbanistici.
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